Nella Delibera n. 67 del 14 maggio 2020 della Corte dei conti Lombardia, un Sindaco ha chiesto un parere in tema di indennità di funzione degli Amministratori comunali alla luce dell’art. 57-quater, comma 1, del Dl. n. 124/2019, che ha inserito, all’interno dell’art. 82 del Dlgs. n. 267/2000, il comma 8-bis che consente l’incremento dell’indennità spettante ai Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, fino all’85% della misura di quella spettante ai Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. La Sezione ha rilevato che l’incremento di cui al comma 8-bis non opera ex lege, ma richiede l’espressione di una scelta rimessa all’Ente, con conseguente decorrenza dell’incremento dalla data di esecutività del pertinente atto deliberativo. Sul piano dei rapporti con il principio di invarianza di spesa di cui all’art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014, la Sezione rileva come lo stesso non sia specificamente richiamato dall’art. 57-quater del Dl. n. 124/2019 che, se da un lato valorizza l’autonomia degli Enti, consentendo flessibilità nella modulazione dell’aumento, dall’altro, nell’implicare, per la sua attuazione, un cofinanziamento da parte dell’Ente Locale, pare ipotizzare necessariamente, da parte dello stesso Ente, all’atto della determinazione del quantum dell’incremento, una complessiva valutazione sulla misura dell’aumento, entro il limite di legge, che risulti compatibile con la propria situazione finanziaria nel singolo caso concreto. Riscontrato un problema di coordinamento tra il comma 8-bis e il comma 8 dello stesso art. 82 del Tuel che fissa un Principio di proporzionalità tra l’ammontare dell’indennità degli altri Amministratori locali e quella dei Sindaci, la Sezione ha infine osservato come la norma sia esplicitamente formulata con riguardo ai soli Sindaci dei Comuni fino a 3.000 abitanti e non ad altri Amministratori locali, ai cui fini gli stessi lavori preparatori segnalano l’esigenza di apposita specificazione in via normativa.