Parere n. 46 del 18 settembre 2024
Nel parere in questione viene chiesto se un Consorzio stabile, che ha ottenuto l’aggiudicazione di un appalto, possa sostituire l’Azienda consorziata incaricata dell’esecuzione dei lavori per motivi organizzativi e imprenditoriali, e se questa sostituzione sia consentita alla luce del nuovo “Codice dei Contratti pubblici” (Dlgs. n. 36/2023).
Il Consorzio richiede di interpretare il nuovo “Codice” in linea con il precedente, che permetteva tale sostituzione se non serviva a eludere requisiti di gara. Secondo il Consorzio, il nuovo “Codice” consente sostituzioni quando l’Impresa perde i requisiti, e quindi sarebbe ragionevole ammettere anche le sostituzioni per scelte organizzative.
La giurisprudenza ha stabilito che, nei Consorzi stabili, i rapporti tra Consorzio e Consorziate sono interni e non modificano il soggetto contrattuale che interagisce con la Stazione appaltante. Questo riconoscimento è basato sull’autonomia giuridica e organizzativa del Consorzio stabile, considerato un’entità separata dalle sue consorziate. La richiesta sottolinea che negare questa possibilità sarebbe incoerente, visto che il “Codice” già prevede la sostituzione in casi di perdita di requisiti. Pertanto, la Stazione appaltante potrebbe consentire la sostituzione per ragioni organizzative, purché l’Impresa designata in gara avesse i requisiti richiesti alla data di presentazione dell’offerta, il Consorzio abbia mantenuto i requisiti generali e speciali necessari, e la nuova Impresa soddisfi i requisiti generali richiesti.
In conclusione, la valutazione finale è demandata alla Stazione appaltante.