Prima casa: via libera alle agevolazioni per chi detiene una piccola quota di un altro immobile

La Corte di Cassazione ha accolto, con l’Ordinanza n. 21289 dell’8 ottobre 2014, il ricorso di un contribuente al quale erano state negate le agevolazioni sulla prima casa perché titolare per una quota pari al 5%, di un altro appartamento acquistato alcuni anni prima con la moglie nello stesso Comune. I Giudici di legittimità hanno stabilito chel’acquisto di una quota particolarmente esigua di un immobile non comporta il potere di disporre dello stesso come abitazione principale e di conseguenza, non realizzandosi l’intento abitativo, che è la finalità perseguita dal Legislatore, tale titolarità è assimilabile a quella di un immobile inidoneo a soddisfare le esigenze abitative. Pertanto il neoaquirente ha diritto a godere delle agevolazioni fiscali sulla prima casa anche se è comproprietario, per una piccola quota, di un altro immobile nello stesso Comune.