Principio di segretezza: non è violato qualora la stazione appaltante renda noto l’elenco delle Imprese che hanno richiesto il sopralluogo

Nella Sentenza n. 6097 del 4 settembre 2019 del Consiglio di Stato, la questione controversa riguarda la pubblicazione dell’elenco delle Imprese che hanno richiesto il sopralluogo per predisporre l’offerta della gara.

I Giudici chiariscono che ciò non è un’autentica manifestazione di volontà di partecipazione. La mera conoscenza dei nominativi dei soggetti che hanno chiesto di effettuare il sopralluogo non integra violazione dell’art. 53, comma 3, del Dlgs. n. 50/2016, nelle procedure aperte, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime, poiché la richiesta di sopralluogo o la proposizione di quesiti circa le sue modalità alla stazione appaltante non costituisce elemento infallibilmente sintomatico, anche per altri soggetti eventualmente interessati a partecipare, di certa futura partecipazione alla gara né, ancor meno, immediata manifestazione di volontà partecipativa o forma equipollente di offerta.