Procedura di affidamento e Durc: non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale

Nella Sentenza n. 45 del 25 gennaio 2017 del Tar Sardegna, un’Azienda regionale per l’edilizia abitativa ha bandito una gara d’appalto mediante procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione di n. 22 alloggi Erp e relative opere di urbanizzazione nel Comune in questione.La ricorrente ha partecipato alla gara e si è classificata terza.

Nel caso di specie, i Giudici sardi si esprimono sull’assenza di un’adeguata concretezza e specificità del contratto di avvalimento e sulla presentazione del Durc, attestante la sussistenza del requisito della regolarità contributiva, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

I Giudici affermano che nelle gare pubbliche di appalto non può ritenersi valido ed efficace il contratto di avvalimento che si limiti ad indicare genericamente che l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti della concorrente a fornirle i propri requisiti e a mettere a sua disposizione le risorse necessarie, di cui essa è mancante, per tutta la durata dell’appalto, senza però in alcun modo precisare in che cosa tali risorse materialmente consistano. Né tale carenza può ritenersi colmata dal semplice riferimento contrattuale all’attestazione Soa per le categorie in questione.

Invece, per quanto riguarda l’acquisizione del Durc, i Giudici sottolineano che, ai fini della partecipazione alle gare di appalto, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 31, comma 8, del Dl. n. 69/13, non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l’impresa concorrente essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali fin dalla presentazione dell’offerta e conservare tale stato di regolarità per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante.