Nella Delibera n. 142 del 28 luglio 2016 della Corte dei conti Puglia, il parere riguarda la corretta interpretazione dell’art 1, comma 424, della Legge n. 190/14. In particolare, viene chiesto se la capacità assunzionale relativa alle annualità 2015 e 2016 (rinveniente dalle cessazioni degli anni 2014 e 2015) debba intendersi automaticamente ed integralmente destinata alla ricollocazione del personale dichiarato soprannumerario oppure se tale capacità debba intendersi destinata a tale finalità solamente nei limiti delle risorse che l’Ente, nella propria autonomia, ha stabilito di destinare alle assunzioni e rilevabili dalla programmazione triennale del fabbisogno di personale. In quest’ultimo caso, si
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