Procedura riassorbimento personale soprannumerario: il limite inderogabile è quello tracciato dal pareggio di bilancio

Nella Delibera n. 142 del 28 luglio 2016 della Corte dei conti Puglia, il parere riguarda la corretta interpretazione dell’art 1, comma 424, della Legge n. 190/14. In particolare, viene chiesto se la capacità assunzionale relativa alle annualità 2015 e 2016 (rinveniente dalle cessazioni degli anni 2014 e 2015) debba intendersi automaticamente ed integralmente destinata alla ricollocazione del personale dichiarato soprannumerario oppure se tale capacità debba intendersi destinata a tale finalità solamente nei limiti delle risorse che l’Ente, nella propria autonomia, ha stabilito di destinare alle assunzioni e rilevabili dalla programmazione triennale del fabbisogno di personale. In quest’ultimo caso, si

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