Processo tributario: il ricorrente deve produrre avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso

Nell’Ordinanza n. 6918 del 17 marzo 2017 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che, ai fini della dimostrazione dell’avvenuta notifica del ricorso per Cassazione, se avvenuta a mezzo del Servizio postale, il ricorrente ha l’onere, a pena di inammissibilità del ricorso, di produrre, non oltre l’udienza di discussione, l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso, ovvero l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 del Cpc.. Il deposito del suddetto avviso non può essere surrogato dal deposito dalla stampa di una pagina del servizio on line dell’amministrazione postale, la quale attesti l’avvenuta consegna della raccomandata, poiché solo il timbro postale fa fede ai fini della regolarità della notificazione. In sostanza, solo con l’avviso di ricevimento può essere provata la notifica per posta.