Processo tributario: in caso di annullamento le spese non necessariamente restano a carico delle parti che le hanno anticipate

Nella Sentenza n. 3093 del 7 luglio 2015 della Ctr Lombardia, i Giudici rilevano che sebbene, in linea di principio, la cessazione della materia del contendere imponga che le spese rimangano a carico delle parti che le hanno anticipate, occorre tuttavia fare una disamina caso per caso delle ragioni poste alla base dell’estinzione del giudizio.

Più precisamente, affermano i Giudici che qualora il motivo che ha generato l’annullamento dell’atto era preesistente alla presentazione del ricorso, la compensazione delle spese creerebbe un privilegio ingiustificato per l’Amministrazione finanziaria, in quanto il contribuente dovrebbe comunque sostenere le spese del difensore tecnico, pur avendo diritto all’annullamento dell’atto impositivo. Nel qual caso, verrebbe manifestamente preferita la parte che pone in essere un comportamento di regola determinato dal riconoscimento delle altrui ragioni, e, corrispondentemente, subirebbe un ingiustificato pregiudizio la controparte, specie quella privata, obbligata ad avvalersi, nella nuova disciplina del processo tributario, dell’assistenza tecnica di un difensore e, dunque, costretta a ricorrere alla mediazione di un professionista abilitato alla difesa in giudizio. Per l’effetto, qualora i motivi di annullamento sussistano già prima che venga incardinato il contenzioso, l’esercizio dell’autotutela in pendenza di giudizio impone di condannare l’Ufficio alle spese di lite, in quanto l’onere per il contribuente di adire il Giudice tributario risulta doveroso, benché superfluo.

Sentenza n. 3093 del 7 luglio 2015 della Ctr Lombardia