La Ctp Potenza, con la Sentenza n. 122/02/15 del 6 febbraio 2015, ha affermato che, nel caso in cui l’avviso di accertamento non rechi la sottoscrizione del Direttore provinciale ma da un suo delegato e il contribuente contesti tale situazione, incombe l’onere sull’Amministrazione finanziaria di dimostrare l’esistenza di un valido provvedimento di delega del titolare dell’Ufficio o l’esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore. I Giudici hanno sottolineato che il solo possesso della qualifica direttiva non abilita il Funzionario alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile sempre al Capo dell’Ufficio.
I Giudici
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