Nell’Ordinanza n. 7245 del 14 marzo 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che, in tema di riscossione delle Imposte, sebbene in via generale la cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l’Ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo. Tale obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascuno tipo di atto, sicché, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle Dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36-bis del Dpr. n. 600/1973 e 54-bis del Dpr. n. 633/1972, l’obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali Dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.







