Produzione estratto di ruolo con la relata di notifica: è prova dell’avvenuta notifica della cartella di pagamento

Corte di Cassazione, Sezione V, Sentenza n. 6913 del 17 marzo 2017

 

Per la Corte di Cassazione, il Concessionario della riscossione assolve l’onere della prova, ai fini dell’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento, se allega alla relata di notifica l’estratto di ruolo e non l’originale della cartella stessa.

Così si esprime la V Sezione tributaria della Corte di legittimità con la recente Decisione n.6913 depositata lo scorso 17 marzo 2017.

Il caso controverso, posto all’attenzione degli Ermellini, ha come fondamento l’impugnativa di un’iscrizione ipotecaria, ex art.77 del Dpr. n. 602/73, da parte del contribuente, il quale sosteneva la mancata notifica degli atti prodomici che, nel caso de quo, erano costituiti dagli originali delle cartelle esattoriali.

In fase di merito, sia la Commissione provinciale che quella regionale si erano pronunciate a favore del contribuente; tale assunto non veniva condiviso dall’Agente della riscossione, che impugnava la Sentenza di secondo grado dinanzi alla Suprema Corte, la quale riformava integralmente la Sentenza della Ctr.

L’assunto della Cassazione poggia sull’interpretazione dell’art. 26 del Dpr. 29 settembre 1973, n. 602, che impone l’onere per l’esattore di conservare per 5 anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta.

L’orientamento giurisprudenziale sulla predetta disposizione legislativa afferma che l’estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria. Ne consegue che esso costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi della verifica della giurisdizione del Giudice adito.

La copia della parte del ruolo relativa al contribuente, munita della dichiarazione di conformità all’originale resa dal collettore delle Imposte, costituisce prova del credito, ai sensi dell’art. 2718 del Cc. (secondo cui le copie parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositali e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell’originale che riproducono letteralmente), atteso che il collettore esercita le stesse funzioni dell’Esattore, di cui è Coadiutore (Dpr. 15 maggio 1963, n. 858, art. 130), e che l’Esattore, pur non rientrando tra i “pubblici depositari” – cui la legge attribuisce la funzione di tenere gli atti a disposizione del pubblico e che sono obbligati, ex art. 743 del Cpc., a rilasciare copia degli atti anche a chi non ne è parte – è tuttavia un “depositario” del ruolo, datogli in consegna dall’Intendente di finanza (art. 24 del Dpr. 29 settembre 1973, n. 602).

Sulla base di questo dettagliato ragionamento, la Suprema Corte ha ritenuto erronea l’affermazione del Giudice di merito secondo la quale sarebbe irrilevante la produzione degli estratti di ruolo al fine di provare l’avvenuta notifica della cartella.

di Stefania Santorelli