Lo 0,55% del monte salari dell’anno 2018 rappresenta il limite massimo di risorse da destinare alle progressioni verticali in deroga. Il riconoscimento di tali progressioni impegna stabilmente delle risorse finanziarie, sia per l’anno in cui avviene la progressione che per i successivi.
E’ quanto chiarito da Aran con l’Orientamento applicativo Cfl_229 con riferimento all’adozione dell’istituto delle progressioni verticali in deroga introdotto dall’art. 13, comma 6, del Ccnl. “Funzioni locali” in applicazione delle previsioni contenute nell’art. 52, comma 1-bis, del Dlgs. n. 165/2001.
La citata disposizione contrattuale, in particolare, ha previsto la possibilità di effettuare, fino al 31 dicembre 2025, le progressioni tra le Aree di coloro che hanno un titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l’accesso dall’esterno ma che sono in possesso di un numero maggiore di anni di esperienza.
La disposizione (comma 8) ha previsto che le progressioni in questione sono finanziate dalle risorse determinate ai sensi dell’art. 1, comma 612, della “Legge di bilancio 2022”, in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell’anno 2018, oltreché dalle facoltà assunzionali.
In proposito, l’Aran ha chiarito che detto plafond, una volta interamente utilizzato non si ricostituisce anche per gli anni successivi, e quindi lo 0,55% utilizzato il primo anno non è sommabile ad un ulteriore 0,55% anche gli anni successivi.
Pertanto, se l’Ente ha utilizzato tutta la disponibilità massima il primo anno non avrà più spazio per ulteriori progressioni verticali finanziate dallo 0,55% negli anni successivi, ma in questo caso dovrà far fronte con i propri spazi assunzionali.
L’Agenzia esplicita il meccanismo attraverso un esempio: se nell’anno 2023 l’Ente ha utilizzato solo lo 0,15% avrà spazio per ulteriori utilizzi di risorse nei 2 anni successivi (il 2024 e il 2025), complessivamente non superiori allo 0,35% residuo.




