Proroga e rinnovo: serve comunque una adeguata motivazione anche se la clausola è prevista negli atti di gara

Nella Sentenza n. 9212 del 10 settembre 2018 del Tar Lazio, in materia di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto di servizi non vi è alcuno spazio per l’autonomia contrattuale delle parti in quanto vige il principio inderogabile, fissato dal Legislatore per ragioni di interesse pubblico, in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l’Amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara pubblica. Peraltro, ricordano i Giudici laziali che la differenza tra rinnovo e proroga di contratto pubblico sta nel fatto che il primo comporta una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, che può concludersi con l’integrale conferma delle precedenti condizioni o con la modifica di alcune di esse in quanto non più attuali; la seconda ha invece come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall’atto originario. La proroga, nell’unico caso oggi ammesso ai sensi dell’art. 106, del Dlgs. n. 50/2016, ha carattere di temporaneità e rappresenta uno strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro. Dunque, se è vero che sono considerate legittime le clausole di proroga inserite ab origine nella lexspecialis, giacché in tal modo non è configurabile una violazione della par condicio, né si dà vita ad una forma di rinnovo del contratto in violazione dell’obbligo di gara, è altrettanto vero che la facoltà di proroga del contratto di appalto, anche in presenza di una clausola della lexspecialis, soggiace comunque a determinate condizioni. Infatti, la clausola di proroga inserita nel contratto conferisce all’Ente il diritto potestativo di richiedere al contraente privato la prosecuzione del contratto. Il rapporto tra la regola, cioè la gara, e l’eccezione, cioè la possibilità di proroga, se prevista, si riflette invece sul contenuto della motivazione, giacché ove, come nella fattispecie, l’Amministrazione opti per l’indizione di una nuova procedura, nessuna particolare motivazione è necessaria. Per contro, solo nell’ipotesi in cui l’Amministrazione si determini alla proroga del rapporto tale determinazione dovrà essere analiticamente motivata, dovendo essere chiarite le ragioni per le quali l’Ente ritiene di discostarsi dal principio generale.
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