Proroga tecnica: ammessa solo in casi eccezionali e senza modifiche contrattuali

Consiglio di Stato, Sentenza n. 8082 del 17 ottobre 2025

La pronuncia in epigrafe indicata affronta la questione della legittimità della proroga tecnica di un contratto di affidamento di servizi pubblici. L’amministrazione, a seguito di una gara andata deserta e di  precedenti contenziosi, aveva disposto un nuovo affidamento temporaneo al gestore uscente, qualificandolo come proroga tecnica, ma modificando nel contempo le condizioni economiche rispetto al contratto originario. Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di primo grado che aveva annullato l’atto, affermando che la proroga tecnica è uno strumento eccezionale e non può essere utilizzato per aggirare l’obbligo di gara pubblica. La normativa applicabile è quella dell’art. 120 del Dlgs. n. 36/2023, entrata in vigore il 1° luglio 2023, che prevede due ipotesi distinte: l’opzione di proroga, che deve essere espressamente prevista nei documenti di gara e che consente di mantenere le condizioni contrattuali salvo la possibilità di applicare condizioni di mercato più favorevoli per la Stazione appaltante, e la proroga tecnica, che può essere disposta solo in caso di ritardi oggettivi e insuperabili non imputabili alla Stazione appaltante, per il tempo strettamente necessario a concludere una nuova procedura di gara e mantenendo invariati tutti i termini contrattuali, compresi quelli economici. I Giudici hanno chiarito che ogni proroga deve essere valutata autonomamente e non può fondarsi su un meccanismo di prosecuzione automatica o di reviviscenza. A ogni estensione è necessario verificare in concreto la sussistenza dei presupposti e applicare la normativa vigente al momento dell’atto, secondo il principio tempus regit actum. La modifica delle condizioni economiche esclude in radice la possibilità di configurare una proroga tecnica e trasforma l’atto in un rinnovo contrattuale vietato, in contrasto con i principi di concorrenza, parità di trattamento e trasparenza. Dunque, i Giudici ribadiscono che la proroga tecnica può essere disposta solo in casi eccezionali e temporanei e che l’evidenza pubblica costituisce la regola, mentre la proroga è l’eccezione. Ogni deroga deve essere rigorosamente motivata e limitata nel tempo, senza alterare l’assetto economico e giuridico del contratto originario, pena la violazione delle regole poste a tutela della concorrenza e del buon andamento dell’azione amministrativa.

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