Nella Delibera n. 184 del 13 novembre 2014 della Corte dei conti Molise, il Presidente di una Provincia ha inviato una richiesta di parere in ordine alla possibilità dell’Amministrazione provinciale di procedere all’assunzione a tempo indeterminato di personale appartenente alle categorie protette, considerata la presenza presso il medesimo Ente di tre scoperture disabili al 31 dicembre 2012 e di un’ulteriore scopertura disabili al 31 dicembre 2013, ed alla luce del disposto dell’art.7, comma 6 del Dl. n. 101/13, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 125/13, che pone per le Amministrazioni Pubbliche che abbiano proceduto a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette una deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente. La Sezione osserva che alla luce dei nuovi interventi normativi non può ritenersi mutato in maniera sostanziale il quadro normativo già esaminato dalla Sezione delle Autonomie nella Deliberazione n. 25/13, dovendosi, al contrario, registrare un’ulteriore spinta riformatrice al processo di progressiva ristrutturazione della Amministrazioni provinciali. Infatti la Sezione ritiene tuttora prevalente la norma di cui all’art. 16, comma 9, del Dl. n. 95/12. Invero, come già sostenuto dalla Sezione delle Autonomie, “la norma, nelle more dell’attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle province, mira ad anticipare giuridicamente la stessa condizione di impossibilità di fatto all’assunzione che deriverebbe dall’eventuale estinzione dell’ente”. Pertanto “stante la possibile soppressione dell’ente datore di lavoro, il Legislatore ha ritenuto corretto e doveroso cristallizzare la struttura burocratica (nel comparto risorse umane) dello stesso, in vista dell’accennata soppressione”.
Invero, dall’analisi del quadro normativo recentemente riformato, emerge chiaramente che il processo di ristrutturazione delle Province è un fenomeno tuttora in atto, tale da rendere incerta l’esistenza delle stesse in futuro. Ne consegue che l’eventuale incremento del personale delle Amministrazioni provinciali, seppure mediante assunzione di appartenenti a categorie protette, deve essere ritenuta di per sé una misura irragionevole. In conclusione, quindi la Sezione ritiene che la Provincia in questione, trovando applicazione l’art.16, comma 9 del Dl. n. 95/12, non può assumere con contratti a tempo indeterminato lavoratori rientranti nelle categorie protette, non essendo ad essa applicabile la norma di cui all’art.7, comma 6, del Dl. n. 101/13, in considerazione del processo di ristrutturazione in atto.




