Provvedimenti in autotutela di Polizia demaniale: la giurisdizione esclusiva è del Giudice amministrativo

Provvedimenti in autotutela di Polizia demaniale: la giurisdizione esclusiva è del Giudice amministrativo

Nella Sentenza n. 1475 del 15 novembre 2018 del Tar Bari, la questione controversa in esame riguarda la giurisdizione del Giudice amministrativo sui provvedimenti in autotutela di Polizia demaniale. I Giudici chiariscono che sussiste la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), del Cpa, sugli atti e provvedimenti in autotutela di Polizia demaniale (art. 823, comma 2, del Cc.), che ineriscono all’autorità amministrativa, per la corretta gestione di tutti i beni pubblici appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile, in quanto finalizzata all’immediato ripristino dello stato di fatto preesistente, in modo tale da reintegrare la collettività indifferenziata nel godimento del bene. Inoltre, i Giudici precisano che è bene demaniale quello che da antico (e storico) demanio militare, così riconosciuto e rubricato in atti pubblici, adibito a Distretto militare (artt. 231-232 del Dlgs. n. 66/10), sia pure non più utilizzato per tale finalità, e avviato alla cessione ad altri Enti pubblici, in virtù della legislazione speciale in materia di cd. “valorizzazione degli immobili pubblici” e di cd. “Federalismo demaniale” (art. 56-bis, della Legge n. 98/2013; Dlgs. n. 85/2010), sia successivamente sottoposto a tutela, ai sensi della speciale legislazione in materia di beni culturali (Dlgs. n. 42/2004), in modo tale da assumere la qualità di bene culturale di interesse particolarmente importante, in quanto notevole testimonianza di edilizia religiosa medievale e di successiva fortificazione, stante l’intrinseco rilievo storico e artistico posseduto dall’architettura, acclarato come facente parte del demanio culturale, già appartenente allo Stato poi di proprietà comunale. Infine, aggiungono i Giudici che l’apposizione del vincolo culturale accerta come esistente, con atto dichiarativo (e non costitutivo), qualità immateriali originariamente ex se possedute dal bene stesso, per cui l’immobile pubblico in questione deve essere destinato ad attività conformi alla sua natura, a pena tra l’altro di responsabilità penale. Il bene culturale si connota proprio per il particolare pregio posseduto e, con l’apposizione del cd. “vincolo culturale”, il bene pubblico assume una speciale connotazione di immodificabilità della valenza storico-artistica, nel senso che non può subire legittimamente modificazioni, trasformazioni e asportazioni, senza l’autorizzazione della competente Soprintendenza, a pena anche di responsabilità penale.


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