Nella Sentenza n. 68 dell’11 gennaio 2021 del Tar Lombardia, viene impugnato il provvedimento con cui un Comune ha disposto, ai sensi dell’art. 42-bis del Dpr. n. 327/2001, l’acquisizione al proprio patrimonio indisponibile di un’area di proprietà del ricorrente. I Giudici chiariscono che l’adozione del provvedimento di acquisizione sanante di cui all’art. 42-bis del Dpr. n. 327/2001 è riservata alla competenza del Consiglio comunale poiché riconducibile al novero dei provvedimenti di acquisizione individuato dall’art. 42, comma 2, lett. l), del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel). Nel caso concreto, l’atto di acquisizione sanante è stato emesso dal Dirigente e non dal Consiglio comunale. Ne consegue che la censura in esame è fondata.




