Qualifica di Soggetto aggregatore: necessaria l’iscrizione nello specifico Elenco tenuto dall’Anac

Nella Sentenza n. 6787 del 3 novembre 2020 del Consiglio di Stato, i Giudici affermano che per poter acquisire la qualifica di Centrale di committenza o di Soggetto aggregatore, occorre che il soggetto sia, non solo iscritto all’Anagrafe unica delle Stazioni appaltanti (istituita dall’art. 33-ter del Dl. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 221/2012), ma anche all’Elenco dei Soggetti aggregatori (inizialmente istituito presso l’Avcp e attualmente compreso nelle competenze dell’Anac, per effetto dell’art. 213, comma 16, del Dlgs. n. 50/2016, secondo cui “è istituito, presso l’Autorità, nell’ambito dell’Anagrafe unica delle Stazioni appaltanti, l’Elenco dei Soggetti aggregatori”). L’iscrizione a detto Elenco è disciplinata dall’art. 9 del Dl. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014, il quale prevede, al comma 2, che i soggetti che intendono operare come Soggetti aggregatori o Centrali di committenza, diversi dalla Consip e dalle centrali di committenza istituite dalle singole Regioni, devono richiedere all’Anac l’iscrizione nell’elenco. L’iscrizione è condizione necessaria per “stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all’art. 26, comma 1, della Legge n. 488/1999 […]” (art. 9, comma 2 del Dl. n. 66/2014).

La nostra attenzione alla verifica dei contenuti

Gli articoli e i contenuti prodotti dalla nostra redazione sono tutti verificati da esperti del settore. Seguendo una procedura di qualità certificata, i giornalisti della redazione operano a stretto contatto con gli esperti per verificare la correttezza delle informazioni pubblicate. L'obiettivo è quello di fornire a tutti i lettori informazioni verificate e attendibili.