Con la Circolare n. 38/E del 16 settembre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti sull’attuazione del nuovo regime del cosiddetto “adempimento collaborativo” collaborativo di cui agli artt. 3 e seguenti del Dlgs. 5 agosto 2015, n. 128.
Ricordiamo che tale Decreto, recante “Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra Fisco e contribuente, in attuazione degli artt. 5, 6 e 8, comma 2, della Legge 11 marzo 2014, n. 23”, ha disciplinato il regime del cosiddetto “adempimento collaborativo” tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, istituito al fine di:
- promuovere l’adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e contribuenti;
- favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale.
Per aderire al regime del citato “adempimento collaborativo” occorre che i contribuenti possiedano i requisiti indicati all’art. 4 del Dlgs. n. 128/15, e ciò comporta l’assunzione, sia in capo all’Agenzia delle Entrate che hai contribuenti, dei doveri di cui al successivo art. 5, producendo gli effetti agevolativi per i contribuenti indicati all’art. 6.
La Circolare specifica – tra le atre cose – che, in fase di prima attuazione, al regime di “cooperative compliance” possono partecipare i contribuenti che hanno ricavi o volume d’affari superiori ai 10 miliardi di Euro. La soglia per partecipare al programma scende ad 1 miliardo di Euro per quelle realtà che hanno scelto di partecipare al Progetto Pilota sin dall’avvio. Nessuna soglia invece per le imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell’Agenzia delle Entrate, fornita a seguito di istanza di Interpello sui nuovi investimenti.
Si apprende inoltre che sul sito delle Entrate vengono pubblicati gli elenchi dei contribuenti che partecipano al programma di “cooperative compliance”. Per chi aderisce non è prevista la scelta se essere o meno inclusi in questo elenco, per esplicita previsione di legge. L’Agenzia dovrà inoltre rendere periodicamente disponibili, sul suo sito istituzionale, l’elenco delle operazioni, delle strutture e degli schemi di pianificazione fiscale aggressiva che vìolano le disposizioni normative vigenti, comprese quelle anti-abuso. La pubblicazione dei primi schemi avverrà entro la fine di questo anno.
Con un provvedimento motivato, l’Agenzia può escludere dal regime di “adempimento collaborativo” i soggetti già ammessi per via della perdita dei requisiti o dell’inosservanza degli impegni. Riguardo ai requisiti dimensionali, le Entrate possono escludere dal regime chi consegue, per 3 esercizi consecutivi, livelli di ricavi o di volume di affari significativamente inferiori a quelli previsti per accedere al regime, senza tener conto di eventuali operazioni di aggregazione o disaggregazione aziendale infragruppo.




