L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 92/E del 30 ottobre 2015, ha risposto ad un quesito posto da una Spa alle cui dipendenze vi sono figure professionali che svolgono le proprie mansioni in trasferta al di fuori del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro, utilizzando per gli spostamenti, in quanto autorizzati, l’autovettura personale.
La Spa, nel premettere che, come da contratto integrativo aziendale, i dipendenti percepiscono in ragione dei loro spostamenti dalla sede di lavoro o dal domicilio alla località di missione delle indennità di trasferta, chiedeva di sapere se assoggettare o meno a tassazione fiscale e previdenziale tali rimborsi spese.
L’Agenzia delle Entrate, nell’esprimere il proprio parere, ha confermato quanto già affermato sull’argomento con precedenti Risoluzioni (n. 54/E del 1999, n. 191/E del 2000, n. 232/E del 2002 e n. 53/E del 2009), con le quali ha chiarito che i rimborsi chilometrici erogati per prestazioni lavorative in un Comune diverso da quello in cui è posta la sede di lavoro sono esenti da imposizioni, sempreché l’ammontare dell’indennità sia calcolata in base alle Tabelle Aci, con riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura, elementi questi che dovranno risultare da documentazione tenuta dal datore di lavoro.
Con la Risoluzione in commento l’Agenzia, nel valutare il caso di specie, ha aggiunto che è da considerare reddito imponibile ai sensi dell’art. 51, comma 1, del Tuir, il maggiore rimborso chilometrico liquidato al dipendente che si reca sul luogo di missione situato in distanza maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio.
Viceversa, non sarà considerato reddito imponibile ai sensi dell’art. 51, comma 1, del Tuir, il minor rimborso chilometrico riconosciuto al dipendente che partendo dalla propria residenza con proprio mezzo per recarsi sul luogo di missione situato in un Comune diverso da quello dove è ubicata la sede di servizio, percorra una distanza inferiore.




