Nella Delibera n. 46 del 6 maggio 2016 della Corte dei conti Liguria, la richiesta di parere riguarda le limitazioni finanziarie alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, disposte dall’art. 6, comma 8, del Dl. n. 78/10, convertito dalla Legge n. 122/10, ai sensi del quale, a decorrere dall’anno 2011, le Amministrazioni pubbliche non possono effettuare le ridette spese per un ammontare superiore al 20% di quelle sostenute nel 2009. Nello specifico, la Sezione afferma che per le spese per eventi istituzionali realizzati con lo scopo di adempiere al compito di valorizzare e di implementare l’economia turistica del territorio, l’esclusione dall’applicazione delle disposizioni dell’art. 6, comma 8 del Dl. n. 78/10 può ammettersi a condizione che le relative attività siano strettamente inerenti, connaturate e coessenziali all’esercizio di una determinata funzione amministrativa o all’erogazione di un certo servizio, previsto da leggi statali o regionali, così da costituirne esse stesse necessaria esplicazione. Inoltre, la Sezione statuisce che, per quanto riguarda le spese relative alla gestione degli Iat, nei limiti in cui siano indispensabili per soddisfare e mantenere i requisiti minimi richiesti dalla Lr. n. 28/06, sono da valutare alla stregua di spese necessitate, come tali suscettibili di essere escluse dal campo di applicazione dell’art.6 comma 8 del Dl. n. 78/10.