Nella Delibera n. 71 del 9 ottobre 2019 della Corte dei conti Sardegna, la questione in esame riguarda l’inadempimento dell’obbligo di trasmissione del Questionario sul rendiconto 2017 (art. 1, commi 166 e seguenti della Legge n. 266/2005). In particolare, l’art. 1, comma 166 della Legge 266/2005 prevede che, “ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli Organi degli Enti Locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo”. Tuttavia, la Sezione ricorda che i “Principi di vigilanza e controllo dell’Organo di revisione degli Enti Locali” approvati nel febbraio 2019 dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili evidenzia che il mancato invio della documentazione in esame può costituire causa di revoca per inadempimento (art. 235, comma 2, del Dlgs. n. 267/2000). Dunque, il mancato invio delle Relazioni-Questionario in questione o il grave ritardo nella trasmissione delle stesse costituisce violazione di un preciso obbligo di legge e di un dovere d’ufficio e compromette lo svolgimento del controllo in capo alla Magistratura contabile.