Nella Delibera n. 115 del 7 luglio 2015 della Corte dei conti Molise, un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta imputazione contabile, nell’ambito del rendiconto comunale, dell’anticipazione di liquidità ottenuta ai sensi dei Dl. n. 35/13 e Dl. n. 66/14. La Sezione afferma che l’anticipazione di liquidità, non avendo lo scopo di finanziare spese ma soltanto quello di fornire risorse utilizzabili per cassa per pagare spese regolarmente impegnate e finanziate, non deve incidere in alcun modo sui saldi del risultato di amministrazione. Pertanto, le risorse da anticipazione non possono essere contabilizzate come le risorse provenienti da indebitamento
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