Delibera n. 505 del 6 novembre 2024
Una Società ha chiesto di verificare la legittimità di un requisito imposto dalla Stazione appaltante in una Procedura di gara che obbliga i partecipanti a disporre di personale con il titolo di Ufficiale della riscossione con almeno 3 anni di esperienza.
La Società ritiene che tale requisito sia ingiustificato e lesivo, considerando che la Gara riguarda un appalto per attività di supporto alla gestione dei Tributi e non una concessione. In questo contesto, gli atti impositivi sarebbero firmati dal Responsabile del Servizio dell’Ente e non dall’Ufficiale della riscossione, che non avrebbe un ruolo operativo diretto.
Inoltre, la Società sottolinea che la normativa attuale (Legge n. 160/2019) ha ridefinito il Sistema, attribuendo al Funzionario responsabile per la riscossione le funzioni svolte in passato dagli Ufficiali della riscossione e dagli Ufficiali giudiziari. Di conseguenza, la presenza di un Funzionario responsabile per la riscossione nell’organico dovrebbe essere considerata sufficiente ai fini della partecipazione alla gara.
L’Anac ha chiarito che, nelle Gare per l’affidamento di servizi e forniture, oltre ai requisiti di idoneità professionale ed a quelli eventualmente previsti da normative specifiche, la Stazione appaltante può richiedere solo requisiti speciali relativi al fatturato complessivo e all’esperienza nello svolgimento di servizi analoghi. Tali requisiti devono essere definiti nel rispetto dei Principi di proporzionalità e pertinenza rispetto all’oggetto della Gara.