Requisiti di partecipazione: per “servizi identici” devono essere intesi anche i servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto

Nella Sentenza n. 4425 del 22 settembre 2015 del Consiglio di Stato, i Giudici osservano che l’art. 41, comma 1, del Dlgs. n. 163/06, relaziona il fatturato al settore di gara in generale e non all’oggetto specifico della fornitura o del servizio, in quanto, sostituendo la precedente locuzione “servizi identici” con il riferimento al “settore oggetto della gara”, ha inteso ampliare l’ambito delle tipologie di servizi che possono essere fatti valere ai fini della partecipazione alla gara. Ciò all’evidente scopo di evitare il cristallizzarsi di situazioni di oligopolio o monopolio e favorire l’apertura del mercato medesimo attraverso l’ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità.

Dunque, nelle gare pubbliche, se il bando richiede come requisito di partecipazione un fatturato specifico relativo a precedenti servizi svolti ed inerenti l’oggetto dell’appalto, le precedenti esperienze del concorrente possono riguardare non solo i settori identici a quelli oggetto dell’appalto, ma anche i settori collegati secondo un ragionevole criterio di analogia o inerenza.

Sentenza n. 4425 del 22 settembre 2015 – Consiglio di Stato