Delibera n. 593 del 16 dicembre 2024Nel caso in trattazione, viene chiesto se sia legittima la clausola del Disciplinare di gara che richiede, a pena di esclusione, che gli Operatori economici dispongano già al momento della presentazione della domanda di partecipazione di una sede operativa in prossimità del luogo di esecuzione del Servizio. L’istante sostiene che tale requisito costituisca una violazione dei Principi di libera concorrenza, parità di trattamento, massima apertura al mercato e favor partecipationis, discriminando gli Operatori che non possiedono una sede operativa in quella zona al momento della gara.L’Anac chiarisce che la clausola del Disciplinare di gara sopra citata è illegittima, poiché impone ai concorrenti un obbligo eccessivamente oneroso e non giustificato rispetto all’oggetto dell’appalto. Tale disposizione risulta sproporzionata e limita in modo inaccettabile la concorrenza.





