Corte dei conti – Sezione terza giurisdizionale centrale d’appello – Sentenza n. 93 del 12 febbraio 2014
Oggetto
Condanna del Dirigente “Lavori pubblici” per revoca immotivata dell’incarico professionale di progettazione: conferma della Sentenza n. 889/2011 della Sezione territoriale per la Campania.
Premessa
Nel 1997, in questo medio Comune casertano si affida a 2 progettisti, mediante gara, la progettazione preliminare della “Casa comunale”; successivamente, si affida agli stessi anche la progettazione esecutiva del 1° e 2° lotto dei lavori, poi regolarmente approvati.
Nel 2001 la Giunta decide di approvare un nuovo progetto preliminare, affidandolo ad un nuovo professionista. I Tecnici originari segnalano l’illegittimità di questo Provvedimento, per cui la Giunta revoca il provvedimento e il Dirigente dell’Ufficio “Tecnico” provvede nel 2002 di conseguenza.
Il secondo progettista, sulla base del contratto stipulato, cita il Comune: il lodo arbitrale sottoscritto nel marzo 2005 riconosceva al Professionista la somma di oltre 22.000 Euro, per “attività parzialmente svolta oltre ai danni per mancata ultimazione”. Il Consiglio comunale, nel novembre 2005, riconosce un debito fuori bilancio per Euro 38.000, comprensivo delle spese del “lodo” e degli onorari difensivi del Professionista.
La Procura territoriale della Corte dei conti cita in giudizio il Dirigente dell’Area “Tecnica” del Comune che adottò la Determina di affidamento dell’incarico progettuale all’Architetto, contestando in particolare che – per le funzioni assolte – questi non poteva procedere a quel conferimento. Egli infatti era tenuto alla conoscenza dello stato di avanzamento delle opere di rifacimento della “Casa comunale” e, conseguentemente, dell’esistenza del progetto generale definitivo redatto dai Professionisti selezionati con la gara d’appalto all’uopo esperita dall’Amministrazione, e da questa approvato.
In ordine a tale aspetto, si evidenzia in particolare che, a seguito della Deliberazione del “nuovo” progetto preliminare con indicazione di un diverso Professionista quale affidatario, i Tecnici titolari del progetto originario indirizzarono all’Utc del Comune apposita missiva di denuncia della illegittimità di siffatta decisione: nondimeno, in pari data, l’Ufficio stipulava la convenzione con l’Architetto.
Si rileva altresì che nel provvedimento di conferimento dell’incarico all’Architetto non è indicata alcuna motivazione tecnico-giuridica idonea a suffragare la necessità di coinvolgere un diverso Professionista per l’ultimazione di un’opera ideata ed implementata da altri. Si osserva infine che – in qualità di Responsabile dell’Area “Tecnica” – il convenuto non fosse obbligato a dare esecuzione de plano alla Delibera della Giunta comunale, essendo viceversa tenuto a sollevare tutti i rilievi del caso per impedire l’adozione di un comportamento palesemente illegittimo da parte dell’Amministrazione. I Giudici territoriali riconoscono che altri hanno concorso a tale sua decisione, per cui il Dirigente viene condannato al pagamento del 50% del danno (Euro 19.287). L’interessato presenta ricorso, che è respinto.
Sintesi della Sentenza
La difesa del Dirigente afferma che, a fronte della decisione assunta dall’Organo di governo dell’Ente, egli non aveva in concreto alcun potere di contestare e/o rifiutare l’esecuzione della stessa: in proposito, si censura la mancata chiamata in giudizio dei componenti pro tempore della Giunta, in quanto senz’altro compartecipi della vicenda dedotta in controversia.
Si nega la sussistenza del danno, osservando che il Comune ha conseguito dalla prestazione dell’Architetto senz’altro un’utilità, della quale la somma in discussione costituisce remunerazione.
Ai fini dell’esatto inquadramento della vicenda e della posizione del chiamato, il Collegio ritiene che vada prioritariamente riconosciuta l’assoluta illegittimità del conferimento dell’incarico di progettazione all’Architetto.
Non può revocarsi in dubbio infatti che l’espletamento di apposita procedura di gara per la realizzazione della “Casa comunale” avesse determinato l’affidamento ai progettisti aggiudicatari di un mandato progettuale ed operativo pieno, avente ad oggetto la redazione di tutti i livelli di progettazione dell’opera, preliminare, definitivo ed esecutivo, e la realizzazione della stessa: egualmente è certo che costoro stessero – all’epoca dei fatti contestati – regolarmente assolvendo ai propri obblighi, essendo giunti già alla fase esecutiva, della quale dovevano consegnare lo stralcio finale (il terzo), e che l’Amministrazione stesse “accompagnando” tale attività con proprie Deliberazioni di approvazione.
Dagli atti del giudizio emergono altresì 2 ulteriori elementi di rilievo: il primo è rappresentato dal fatto che, nella Delibera giuntale e nella Determina dirigenziale contestate, non viene fatta alcuna menzione del rapporto giuridico in essere con i progettisti de quibus, in ordine al quale non è assunta alcuna decisione di risoluzione; il secondo riguarda la palese connessione delle lavorazioni, comprese nel “nuovo” progetto preliminare affidato all’Architetto, con quelle progettate ed eseguite dagli altri Tecnici.
Va evidenziato infine che nei provvedimenti summenzionati non sono indicate ragioni tecnico-economiche e/o giuridiche di qualsivoglia genere, in base alle quali viene deciso, per la medesima opera, il conferimento di un nuovo incarico progettuale, in luogo della prosecuzione di quello già esistente.
Egualmente non sono fondate le osservazioni tese ad escludere la responsabilità del Dirigente. In particolare, non hanno pregio gli assunti secondo cui questi – per un verso – non conosceva, nè era tenuto a conoscere, l’esistenza del contratto con i Tecnici aggiudicatari della gara pubblica e, per l’altro, comunque non avrebbe potuto impedire il conferimento del nuovo incarico di progettazione, in quanto il provvedimento di sua competenza era meramente esecutivo delle Deliberazioni della Giunta comunale.
In ordine al primo aspetto, il Collegio rileva come la consolidata giurisprudenza della Corte àncori la responsabilità erariale dei Dirigenti alla funzione ed ai poteri ad essi intestati, di talché non ammette alcuna forma di ignorantia legis e, men che mai, di non conoscenza dell’attività dell’Ente di appartenenza. Nel caso di specie, non può ammettersi che il Capo dell’Ufficio “Tecnico” di un piccolo Comune non abbia contezza dei lavori di edificazione della “Casa comunale”, nè delle procedure e degli atti in base ai quali questi si stiano svolgendo.
Nel descritto contesto, certamente il Dirigente del Comune poteva e doveva muovere dei rilievi sulle Deliberazioni della Giunta comunale che, di fatto, recavano una parziale duplicazione di un appalto già affidato ed in corso di esecuzione: ciò rientrava infatti nell’ambito delle specifiche competenze proprie della sua qualità di Dirigente dell’Area “Tecnica”. Al contrario, egli non solo non ha assunto alcuna iniziativa di tal genere, bensì ha stipulato la Convenzione con l’Architetto nella medesima data in cui ha ricevuto la lettera con la quale i progettisti affidatari formalizzavano la loro contrarietà all’affidamento, esplicitando i motivi di illegittimità dello stesso.
Per quanto detto – in accoglimento delle tesi del Requirente – va riconosciuta la colpa grave del convenuto, discendente dall’inescusabile negligenza con cui ha espletato i suoi compiti, dando corso alla macroscopica violazione di norme cogenti e di generale applicazione. Tale condotta risulta altresì immediatamente connessa al danno erariale contestato, atteso che, con ogni evidenza, se non si fosse stipulata la Convenzione con l’Architetto, questi non avrebbe svolto alcuna attività e quindi acquisito alcun titolo per essere remunerato dall’Amministrazione.
In proposito, ritiene il Collegio che, tuttavia, detto danno non possa porsi integralmente a suo carico, dal momento che senz’altro nell’etiologia dello stesso va considerato l’apporto altrettanto significativo della Giunta comunale, la quale – pur avendo in atto un contratto d’appalto di contenuto omnicomprensivo per la progettazione e realizzazione della “Casa comunale” – ha deliberato il conferimento di un ulteriore distinto incarico professionale, e quindi l’assunzione di nuovi oneri, avente ad oggetto interventi di completamento dell’opera, palesemente rientranti in quel contratto. In particolare, si reputa di quantificare detto concorso nella misura del 50%.
I Giudici d’appello, nel confermare la Sentenza di I grado, affermano che quel che è oggetto di contestazione non è tanto l’aver conferito l’incarico ex se, quanto soprattutto il fatto di aver optato per altro Professionista, in chiaro contrasto con la normativa vigente che imponeva, nella fattispecie, di affidare lo specifico compito ai Professionisti che, fino ad allora, avevano seguito l’intero iter progettuale dell’opera, in tutte le sue fasi. Sotto questo profilo, la Sezione concorda con la valutazione di illegittimità del comportamento tenuto, in via esclusiva, dal Responsabile dell’Area “Tecnica” appellante, alla luce della normativa richiamata della Sentenza di I grado.
Era di tutta evidenza infatti – concludono i Giudici – che si trattava di un intervento meramente integrativo e complementare di quello già approvato e affidato ai primi progettisti, se non addirittura compreso in esso. Né l’appellante si è premurato di attivarsi, dopo la Nota 24 maggio 2002, inviata dai Tecnici originari affidatari dell’opera. Con tale missiva, i medesimi rivendicavano la loro titolarità ad espletare l’incarico e invitavano quindi proprio il Responsabile del Settore “Tecnico” a revocarne l’affidamento. Di contro, in pari data l’interessato, anziché rivedere le proprie scelte, provvedeva a stipulare la Convenzione con l’Architetto. Solo nel settembre 2002, come giustamente rilevato dai primi Giudici, l’Amministrazione ha ripristinato la legalità, revocando in autotutela il conferimento di cui alla Determina n. 178/02.
Commento
La conclusione non poteva essere che questa. L’avvenuto riconoscimento da parte del Consiglio comunale della spesa quale debito fuori bilancio ha comportato l’intervento della Procura della Corte dei conti. I Giudici quantificano nel 50% il danno posto a carico del Tecnico, riconoscendo “l’apporto significativo” della Giunta (i cui componenti non sono stati citati). Sicuramente non hanno funzionato i controlli interni (anche dell’Organo interno di controllo che avrà espresso parere sul riconoscimento del debito e del relativo funzionamento).
di Antonio Tirelli




