Nella Delibera n. 48 del 14 dicembre 2016 della Corte dei conti Basilicata, un Comune chiede se un Ente Locale possa (o debba) chiedere la restituzione delle somme a titolo di oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali a beneficio degli Amministratori nei confronti dei quali non aveva verificato la ricorrenza delle condizioni di erogabilità del beneficio (art. 86, comma 2, del Dlgs. n. 267/00), perché erogato prima del chiarimento interpretativo di cui al Parere n. 4/14 reso dalla Sezione in questione. La Sezione rileva che la portata temporale della prescrizione normativa è definita dalla entrata in vigore della norma e non già dal pronunciamento reso dalla Sezione che, pertanto, deve trovare applicazione a tutte le situazioni e a quei rapporti contemplati dalla norma che non si siano nel frattempo definiti nei termini di cui al disposto dell’ultimo comma del citato art. 86 del Tuel, a norma del quale, “al fine di conferire certezza alla posizione previdenziale e assistenziale dei soggetti destinatari dei benefici di cui al comma 1 è consentita l’eventuale ripetizione degli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali, entro 5 anni dalla data del loro versamento, se precedente alla data di entrata in vigore della Legge n. 265/99, ed entro 3 anni se successiva”.