Restituzione delle somme a titolo di oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali a beneficio degli Amministratori

Nella Delibera n. 48 del 14 dicembre 2016 della Corte dei conti Basilicata, un Comune chiede se un Ente Locale possa (o debba) chiedere la restituzione delle somme a titolo di oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali a beneficio degli Amministratori nei confronti dei quali non aveva verificato la ricorrenza delle condizioni di erogabilità del beneficio (art. 86, comma 2, del Dlgs. n. 267/00), perché erogato prima del chiarimento interpretativo di cui al Parere n. 4/14 reso dalla Sezione in questione. La Sezione rileva che la portata temporale della prescrizione normativa è definita dalla entrata in vigore della norma e non già dal pronunciamento reso dalla Sezione che, pertanto, deve trovare applicazione a tutte le situazioni e a quei rapporti contemplati dalla norma che non si siano nel frattempo definiti nei termini di cui al disposto dell’ultimo comma del citato art. 86 del Tuel, a norma del quale, “al fine di conferire certezza alla posizione previdenziale e assistenziale dei soggetti destinatari dei benefici di cui al comma 1 è consentita l’eventuale ripetizione degli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali, entro 5 anni dalla data del loro versamento, se precedente alla data di entrata in vigore della Legge n. 265/99, ed entro 3 anni se successiva”.