Il Revisore non può svolgere la funzione di componente dell’Organismo indipendente di valutazione nel medesimo Ente Locale per evitare l’insorgenza di eventuali posizioni che possano porsi in conflitto con l’esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate.
Questa la sintesi della risposta ad uno specifico quesito fornita lo scorso 3 novembre 2020 dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.
Il quesito verteva in particolare sull’interpretazione dell’art. 236, comma 3, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), ai sensi del quale “i componenti degli Organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l’Ente Locale o presso Organismi o Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso”.
Il Ministero preliminarmente precisa che per “incompatibilità” deve intendersi l’impedimento che non consente il regolare svolgimento dell’attività di Revisore, a causa di un cumulo di funzioni o di situazioni in capo ad uno stesso soggetto da cui potrebbe derivare un conflitto di interessi. Per tale motivo sono incompatibili con l’attività di Revisore sia gli incarichi di gestione diretta delle funzioni e dei servizi dell’Ente Locale, sia gli incarichi di consulenza funzionali allo svolgimento di tali funzioni e servizi. La norma costituisce dunque uno strumento di garanzia dell’imparzialità dei componenti dell’Organo di revisione di fronte alle diverse fattispecie sottoposte al loro controllo economico-finanziario (sul punto anche Corte dei conti Piemonte, Delibera n. 4 del 23 aprile 2018).
Per tale motivo il Revisore non può svolgere la funzione di componente dell’Oiv (o del Nucleo di Valutazione che ha funzioni analoghe) nel medesimo Ente Locale.
Tale interpretazione, ad oggi, risulta rafforzata alla luce della Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, con particolare riferimento ai principi e alle modifiche introdotte in materia di attribuzione o autorizzazione di incarichi ai dipendenti della Pubblica Amministrazione e di conferimenti di incarichi pubblici, volte ad evitare l’insorgenza di eventuali posizioni che possano porsi in conflitto con l’esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate.