Sul sito di RgS è stata pubblicata la Circolare n. 3 del 17 gennaio 2022, in cui si fa riferimento all’obbligo formativo per i Revisori dei conti secondo quanto stabilito dall’art. 5 del Dlgs. n. 39/2010 e il recupero del debito formativo ai sensi dell’art. 14, del Dm. 8 luglio 2021, n. 135.
La Circolare dispone che la “Piattaforma della formazione” sarà accessibile ai Revisori legali dei conti tenuti a regolarizzare il debito formativo degli anni 2017, 2018 e 2019, fino e non oltre alla data del 16 febbraio 2022. La posticipazione della chiusura della “Piattaforma” ai fini della regolarizzazione del debito formativo pregresso è necessaria affinché le interruzioni non previste del servizio non pregiudichino l’effettività del periodo di 90 giorni utile al recupero concesso ai sensi dell’art. 14 del Dm. n. 135/2021.
Nella Circolare, RgS precisa inoltre che gli obblighi formativi relativamente agli anni 2017, 2018 e 2019 si considerano regolarmente assolti nel periodo concesso dal predetto Dm. “qualora l’iscritto interessato abbia maturato complessivi 60 crediti, di cui almeno 30 caratterizzanti ai sensi dell’art. 5 del Dlgs. n. 39/2010, senza avere necessariamente riguardo alla precisa imputazione dei crediti stessi ai singoli anni del triennio”. Pertanto, è in regola il Revisore che durante il periodo concesso dal Dm. n. 135/2021 maturasse 60 crediti complessivi di cui almeno 30 caratterizzanti purché imputati a uno qualsiasi dei tre anni considerati. È sufficiente infatti a rispondere alle prescrizioni del Provvedimento regolamentare il momento materiale del recupero, che deve ricadere entro il periodo concesso







