Corte dei conti Abruzzo, Delibera n. 107 del 28 marzo 2024
Nella casistica in studio, la Sezione chiarisce che, in riferimento al rispetto della normativa in tema di tempi di pagamento, diventa centrale il ruolo che sono chiamati ad assolvere gli Organi di revisione degli Enti Locali a presidio dell’effettivo rispetto delle regole relative al pagamento dei debiti commerciali, nel quadro più ampio delle misure funzionali a garantire la corretta gestione della cassa e l’attendibilità delle relative previsioni. Compete anzitutto ad essi verificare l’avvenuta adozione, da parte dell’Ente Locale, di misure organizzative idonee a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, e ciò sia sotto il profilo della corretta gestione dei capitoli di spesa, che dell’allineamento dei pagamenti con gli stanziamenti di cassa, fornendo chiarimenti in caso di riscontro negativo.
Parimenti, l’Organo di revisione economico-finanziaria è chiamato a vigilare sul rispetto del già citato obbligo previsto dall’art. 183, comma 8, del Tuel, secondo cui, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa, il quale adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, ha l’obbligo di accertare preventivamente la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, sotto pena di responsabilità disciplinare ed amministrativa. Infine, l’Organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile deve verificare altresì che, in caso di superamento dei predetti termini, siano state rappresentate dall’ente le misure organizzative adottate o previste per rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge, dandone atto nella propria relazione.