Revisori Enti Locali: le domande per l’inserimento nell’Elenco 2015 dovranno essere trasmesse entro il 16 dicembre

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con il Comunicato 27 ottobre 2014, pubblicato sul proprio sito internet, ha reso nota l’avvenuta approvazione del Dm. 27 ottobre 2014 “Modalità e termini per l’iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti degli Enti Locali – Anno 2015 – Presentazione di nuove domande e adempimenti per i soggetti già iscritti”, che approva l’avviso per il mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali e per la presentazione di nuove domande d’iscrizione nello stesso, riferito agli Enti Locali ricadenti nelle Regioni a statuto ordinario, dal quale verranno estratti i nominativi a partire dal 1° gennaio 2015. Per il 2014 l’Elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali è stato formato con il Decreto del 23 dicembre 2013.
Ricordiamo che a norma dell’art. 16, comma 25, del Dl. n. 138/11, è previsto che i Revisori dei conti degli Enti Locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei Revisori legali di cui al Dlgs. n. 39/10, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; tale modalità di scelta dei revisori degli Enti Locali è applicabile anche agli Enti Locali appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
Il Decreto del Ministro dell’Interno n. 23/12 (G.U. n. 67 del 20 marzo 2012), ha adottato, in attuazione del citato art. 16, comma 25, il Regolamento recante “Istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziario”, che all’art. 8 prevede che per la fase a regime, partita dal 1° gennaio 2014, con apposito avviso pubblico devono essere stabilite le modalità e i termini entro il quale i soggetti già iscritti dovranno dimostrare il possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 e i soggetti non iscritti potranno presentare domanda di iscrizione.
La scadenza. Segnaliamo che il termine perentorio per la presentazione delle domande relative alle nuove iscrizioni e alla dimostrazione del permanere dei requisiti da parte dei soggetti già iscritti è fissato perentoriamente fra il prossimo 3 novembre e le ore 18.30 del 16 dicembre.
I requisiti. L’Avviso allegato al Dm. 27 ottobre 2014 rimanda, relativamente ai requisiti, a quanto sancito dall’art. 3 del Regolamento di cui al Dm. n. 23/12.
Ricordiamo che, con riferimento ai 10 crediti formativi che devono essere stati maturati mediante la partecipazione ad eventi validati e accreditati dal Ministero dell’Interno, sarà preso in considerazione il periodo 1° gennaio-30 novembre 2014.
Il Ministero ha inoltre sottolineato che, per quanto riguarda i precedenti incarichi come Revisore, sono presi in considerazione soltanto quelli della durata di 3 anni svolti presso un Ente Locale di cui all’art. 2, comma 1, del Tuel (Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità montane e Unioni di Comuni).
Nello specifico, per poter accedere alla “fascia 2” (quella dei Comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, Unioni di Comuni e Comunità montane) è sufficiente averne svolto almeno uno, mentre per la “fascia 3” (quella dei Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti e delle Province) ne occorrono almeno 2.
Viene precisato che, ai fini del possesso del requisito dell’anzianità d’iscrizione, il soggetto dovrà tenere conto dell’iscrizione con maggiore anzianità fra il Registro dei Revisori legali e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili.
Modalità di presentazione. Le domande dovranno pervenire al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, esclusivamente per via telematica.
La compilazione del Modello deve avvenire con accesso alla home page del sito internet della Direzione centrale della Finanza locale all’indirizzo: http://finanzalocale.interno.it , attraverso la selezione del link denominato “Elenco revisori enti locali”, acquisendo preliminarmente la password per poter accedere alla compilazione del modello (fase di registrazione al sistema). I soggetti che sono in possesso della password acquisita in sede di precedente registrazione al sistema, dovranno utilizzare la password già in possesso.
Una volta completata/aggiornata la compilazione del Modello, anche con l’inserimento dei crediti formativi conseguiti nel periodo 1° gennaio/30 novembre 2014, i candidati dovranno:
– chiudere la domanda;
– generare il file pdf contenente i dati appena inseriti;
– sottoscriverlo con firma digitale;
– trasmetterlo via Pec dall’indirizzo indicato al momento dell’accesso al sistema;
– attendere la conferma di buon esito dell’acquisizione: ricevuta di accettazione, ricevuta di consegna e comunicazione mail (entro 12 ore dall’invio della domanda) proveniente da finanzalocale.prot@pec.interno.it di acquisizione delle domanda o dell’eventuale non avvenuta acquisizione con relativo messaggio di errore (la sola ricevuta di consegna della domanda non è sufficiente a comprovare la regolare trasmissione).
Nella compilazione della domanda sarà richiesto di dichiarare il possesso dei requisiti previsti, sotto la propria responsabilità e con la consapevolezza delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni mendaci. Per ulteriori dettagli, occorre seguire le istruzioni a video, ulteriormente esplicitate nel Manuale utente e nelle Faq. E’ garantita l’assistenza amministrativa e tecnica, sia telefonicamente che per posta elettronica (http://finanzalocale.interno.it/ser/revisori/rev_contatti.html).
Verifiche e iscrizione nell’elenco. L’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti a norma delle disposizioni vigenti e, in particolare, degli artt. 71 e ss. del Dpr. n. 445/00, anche dopo l’avvenuta approvazione dell’Elenco.
Estrazione dei nominativi.
A partire dal 1° gennaio 2015, dall’Elenco così formato in base alle suddette domande, verranno estratti i nominativi degli Organi di revisione economico-finanziaria.
Per ogni componente degli Organi di revisione economico-finanziaria saranno estratti n. 3 nomi, di cui il primo in ordine di estrazione designato per la nomina, e gli altri per eventuali rinunce o impedimenti ad assumere l’incarico da parte del nominativo designato per nomina.
Nel caso di Organo collegiale vale lo stesso criterio e si estraggono, pertanto, n. 9 nominativi per n. 3 cariche.
I nominativi estratti successivamente a quelli designati per la nomina subentreranno, in caso di eventuali rinuncia o impedimenti ad assumere l’incarico da parte dei primi nominativi designati, solo nella fase di nomina dell’Organo di revisione da parte del consiglio dell’Ente Locale; in altri termini si viene a determinare una graduatoria che ha efficacia limitata fino al momento della nomina e non successivamente.
Ne consegue che per sostituzioni di componenti dello stesso Organo a seguito di eventuali cessazioni anticipate dell’incarico, si provvederà a nuova estrazione.
Variazione dati dei soggetti iscritti all’elenco 2015
Come già previsto per il 2014, le variazioni di residenza anagrafica – con esclusione di quelle che comportano cambio del Comune – dei recapiti telefonici e di posta certificata o dello status di dipendente pubblico, intervenute dopo la presentazione della domanda d’iscrizione o mantenimento nell’elenco, possono essere comunicate direttamente dall’interessato mediante accesso al sistema con le credenziali rilasciate al momento dell’iscrizione. Le variazioni di residenza anagrafica che comportano cambio di Comune dovranno essere comunicate tramite posta elettronica certificata inviata all’indirizzo: finanzalocale.prot@pec.interno.it. Nel caso in cui la nuova sede di residenza ricada in una regione diversa da quella indicata in sede di iscrizione, dovranno essere comunicati anche gli eventuali ambiti provinciali per i quali l’iscritto intende manifestare indisponibilità ad assumere l’incarico.
Inoltre, dal 1° gennaio 2015 gli iscritti all’elenco potranno chiedere, sempre tramite posta elettronica inviata al suindicato indirizzo, eventuali variazioni inerenti l’iscrizione nelle fasce, fermo restando il possesso dei requisiti già dichiarati, o gli ambiti provinciali presso i quali essere sorteggiati.
Tutte le richieste di variazione dei dati, validate dall’Ufficio, saranno formalizzate con Dm. a cadenza trimestrale.
Contributo annuo. Confermato l’obbligo – per i soggetti che risulteranno iscritti nel nuovo Elenco – di versare al Ministero dell’Interno il contributo annuo pari a 25 Euro di cui all’art. 4-bis, comma 2, del Dl. n. 79/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 131/12, entro il prossimo 30 aprile 2015.
Per ulteriori informazioni rimandiamo alla consultazione del Manuale e delle Faq pubblicati dalla Direzione centrale della Finanza locale.
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