Riscossione: le Istruzioni Inps relative alla sospensione dei pignoramenti su stipendi e pensioni disposta dal “Decreto Rilancio”

Con il Messaggio n. 2479 del 17 giugno 2020, l’Inps ha fornito una serie di Istruzioni relative alla sospensione dei pignoramenti su stipendi e pensioni disposta dall’art. 152 del Dl. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”).
Ricordiamo che la norma citata ha disposto la sospensione, fino al 31 agosto 2020, degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della stessa data dall’Agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’Albo ex art. 53 del Dlgs. n. 446/1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
La norma dispone anche che le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nello stesso periodo non siano sottoposte al vincolo di indisponibilità, e il terzo pignorato le renda fruibili al debitore esecutato, anche in presenza di assegnazione disposta con provvedimento del Giudice dell’esecuzione.
Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del Decreto e viene preclusa la possibilità di ottenere un rimborso delle somme accreditate anteriormente alla stessa data.
Con il proprio Documento di prassi, l’Istituto nazionale di previdenza sociale ha definito l’esatto ambito di applicazione della disposizione di cui sopra. Innanzitutto, ha chiarito che ad essere interessati dalla sospensione sono solo i pignoramenti presso terzi ad istanza dei soggetti di cui all’Elenco allegato al Messaggio in commento.
Ciò premesso, ha specificato che il beneficio riguarda tutte le prestazioni a sostegno del reddito che l’Istituto eroga in sostituzione della retribuzione o a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, quindi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo):
- Naspi;
- Discoll;
- Disoccupazione agricola;
- Anticipazione Naspi;
- Tfr del “Fondo di garanzia”;
- Integrazioni salariali (Cigo, Cigs, Cigd, Cisoa, Assegno ordinario, Assegno di solidarietà)
- Malattia e maternità.
Come precisato dal Messaggio, nel caso in cui – da qui al 31 agosto 2020 – intervenissero ordinanze di assegnazione, le Strutture territoriali sarebbero tenute ad effettuare i versamenti riferiti agli accantonamenti effettuati antecedentemente all’obbligo di sospensione.
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