È stato pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 100 del 30 aprile 2024 il Decreto Mef 24 aprile 2024 rubricato “Individuazione degli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi dell’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
Il Decreto individua, in fase di prima applicazione del principio del “contraddittorio preventivo” di cui all’art. 6-bis, della Legge n. 212/2000, gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, autonomamente impugnabili ai sensi dell’art. 19 del Dlgs. n. 546/1992, ferme restando le altre forme di contraddittorio, di interlocuzione preventiva e di partecipazione del contribuente al procedimento amministrativo, previste dall’ordinamento tributario.
Tra gli atti contenuti all’interno del Decreto non sono però stati considerati gli atti emessi dagli Enti Locali.
Venendo all’elenco degli atti, il Decreto considera “automatizzati e sostanzialmente automatizzati” gli atti emessi dall’Amministrazione finanziaria riguardanti esclusivamente violazioni rilevate dall’incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione, tali atti sono identificabili in:
a) i ruoli e le cartelle di pagamento, gli atti di cui agli artt. 50, comma 2, 77 e 86 del Dlgs. n. 602/1973 e ogni altro atto emesso dall’Agenzia delle entrate-Riscossione ai fini del recupero delle somme ad essa affidate;
b) gli accertamenti parziali di cui agli artt. 41-bis, del Dpr. n. 600/1973 e 54, comma 5, del Dpr. n. 633/1973 e gli atti di recupero di cui all’art. 38-bis del Dpr. n. 600/1973 predisposti esclusivamente sulla base dell’incrocio di dati;
c) gli atti di intimazione autonomi di cui all’art. 29 del Dl. n. 78/2010, nonché gli atti di intimazione emessi per decadenza dalla rateazione;
d) gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei seguenti tributi e irrogazione delle relative sanzioni:
1. tasse automobilistiche erariali di cui al Dpr. n. 39/1953;
2. addizionale erariale della tassa automobilistica di cui all’art. 23, comma 21, del Dl. n. 98/2011;
3. tasse sulle concessioni governative per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, di cui all’art. 21 della tariffa allegata al Dpr. n. 641/1972;
4. imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dai veicoli, di cui all’art. 1, commi da 1042 a 1047, della Legge n. 145/2018;
e) gli accertamenti catastali per l’iscrizione e la cancellazione delle annotazioni di riserva alle intestazioni catastali, di cui all’art. 55, del Rd. n. 1572/1931 e all’art. 12, della Legge n. 679/1969;
f) gli avvisi di liquidazione per decadenza delle agevolazioni fiscali, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali;
g) gli avvisi di liquidazione per recupero delle imposte di registro, ipotecarie e catastali a seguito di rettifica ai sensi dell’art. 12, del Dl. n. 70/1988;
h) gli avvisi di pagamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’accisa o dell’imposta di consumo dovuta sulla base delle dichiarazioni, dei dati relativi alle contabilità nonché dei documenti di accompagnamento della circolazione, presentati dai soggetti obbligati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al Dlgs. n. 504/1995, e delle relative norme di applicazione;
i) gli avvisi di pagamento per indebita compensazione di crediti di accisa ovvero per omesso, insufficiente o tardivo versamento di somme e di diritti dovuti alle prescritte scadenze ai sensi del Dlgs. n. 504/1995 e delle relative norme di applicazione.
Per quanto concerne gli atti “di pronta liquidazione”, il Decreto considera tale ogni atto emesso dall’Amministrazione finanziaria a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa amministrazione, ovverosia:
a) le comunicazioni degli esiti del controllo di cui all’art. 36-bis, del Dpr. n. 600/1973, anche relativamente alla liquidazione dell’imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata, di cui all’art. 1, comma 412, della Legge n. 311/2004;
b) le comunicazioni degli esiti dei controlli di cui agli artt. 54-bis, 54-ter e 54-quater, del Dpr. n. 633/1972;
c) gli avvisi di liquidazione dell’imposta, nonché di irrogazione delle sanzioni, per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento, omessa o tardiva registrazione degli atti e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, dei seguenti tributi:
1) imposta di registro, di cui al Dpr. n. 131/1986;
2) imposte ipotecaria e catastale e tasse ipotecarie, di cui al Dlgs. n. 347/1990;
3) imposta sulle successioni e donazioni, di cui al Dlgs. n. 346/1990;
4) imposta sui premi delle assicurazioni di cui alla Legge n. 1216/1961;
5) imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’art. 20, comma 5, del Dpr. n. 601/1973;
6) imposta di bollo, di cui al Dpr. n. 642/1972;
7) tributi speciali di cui alla tabella A, allegata al Dl. n. 869/1954;
d) gli inviti al pagamento del contributo unificato e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento di cui all’art. 248, del Dpr. n. 115/2002. Infine, circa tra gli atti “di controllo formale delle dichiarazioni” rientrano quelli emessi dall’Amministrazione finanziaria a seguito di un riscontro formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti o dai sostituti d’imposta con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati, ovverosia le comunicazioni degli esiti del controllo formale di cui all’art. 36-ter, del Dpr. n. 600/1973.