Ritardi nei pagamenti delle somme iscritte a ruolo: rideterminata nel 3,01% in ragione annuale la misura degli interessi di mora

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento datato 10 maggio 2018, ha proceduto alla definizione, a decorrere dal 15 maggio 2018, della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, che vengono determinati nel 3,01% in ragione annuale.

Il Provvedimento è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 361, della Legge n. 244/07.

Come ricordato nelle motivazioni, l’art. 30 del Dpr. n. 602/73 prevede che, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo – escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi – si applichino, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con Decreto del Ministero delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

Considerato che, come detto, l’art. 30 prevede una determinazione annuale del tasso di interesse in questione, è stata interessata la Banca d’Italia che, con Nota 23 marzo 2018, ha stimato al 3,01% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1º gennaio 2017-31 dicembre 2017.

Il presente Provvedimento fissa dunque, con effetto dal 15 maggio 2018, al 3,01% in ragione annuale la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all’art. 30, del Dpr. n. 602/73.

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