Nella Delibera n. 153 del 20 maggio 2015 della Corte dei conti Campania, qualora un Comune abbia registrato nei pagamenti tempi medi superiori a quelli prescritti dall’art. 4 del Dlgs. n. 231/02, ai sensi dell’art. 41, comma 2, del Dl. n. 66/14, convertito dalla Legge n. 89/14, non può “procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino
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