Delibera n. 423 del 18 settembre 2024
La questione principale sottoposta all’Autorità riguarda la corretta costituzione del Rti vincitore, con particolare riferimento alle modalità di conferimento del mandato di rappresentanza e all’oggetto di tale mandato.
Il ricorrente sostiene che, al momento della presentazione dell’offerta, il Rti vincitore non aveva conferito il mandato collettivo speciale con rappresentanza secondo le forme previste dalla normativa vigente. Tale mandato sarebbe stato conferito solo tramite scrittura privata non autenticata, derivante da una procedura di gara precedente già aggiudicata allo stesso Raggruppamento dalla medesima Stazione appaltante. Per esaminare correttamente la vicenda, l’Autorità precisa che, ai sensi dell’art. 65, comma 2, del Dlgs. n. 36/2023, i Raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o da costituire, devono conferire un mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno dei membri del Gruppo, prima della presentazione dell’offerta. Il mandatario è colui che presenta l’offerta per conto proprio e degli altri membri. L’art. 68, commi 5 e 6, del medesimo Decreto, stabilisce che il mandato deve risultare da una scrittura privata autenticata. In base a quanto previsto dall’art. 1350 del Codice civile, la legge determina quali atti devono essere predisposti in forma specifica, e l’art. 68, comma 6, del Dlgs. n. 36/2023, prevede espressamente che il mandato debba essere autenticato. Inoltre, il mandato deve essere conferito prima della presentazione dell’offerta.
Quindi, nel caso di un Rti già costituito, è obbligatorio depositare l’atto costitutivo del Raggruppamento, compreso il mandato collettivo speciale, in forma di scrittura privata autenticata, con data anteriore all’offerta stessa. Tale requisito è fondamentale per attribuire l’offerta all’intero Raggruppamento, poiché solo il mandatario può sottoscrivere l’offerta per tutti i membri. Inoltre, il corretto conferimento del mandato è essenziale per garantire la responsabilità solidale del Rti nei confronti della Stazione appaltante e dei terzi, nonché per l’impegno a realizzare l’appalto.






