Nella Delibera n. 36 del 20 gennaio 2016, l’Anac si esprime sulla possibilità di ricorrere al “soccorso istruttorio” relativamente alle dichiarazioni incomplete o ambigue riguardanti i requisiti speciali di partecipazione e le parti del servizio eseguite dai singoli componenti presentate da un Raggruppamento temporaneo di professionisti (Rtp).
In particolare, viene richiesto se sia legittimo ammettere alla gara un Rtp nonostante la mancata dichiarazione delle percentuali di ripartizione dei servizi tra i componenti del raggruppamento, la mancata esplicitazione delle percentuali di requisiti posseduti dal mandatario e dai mandanti e la mancata esplicitazione del possesso del requisito di cui all’art. 253, comma 5, del Dpr. n. 207/10 da parte del giovane professionista facente parte del raggruppamento.
L’Anac rileva che le irregolarità in cui è incorso il Rtp, quand’anche fossero da ritenersi essenziali, non supplendo a carenze dell’offerta, non avrebbero consentito alla stazione appaltante di escludere il Rtp senza prima procedere alla richiesta di regolarizzazione in forza del combinato disposto dell’art. 38, comma 2-bis e del comma 1-ter, dell’art. 46 del Dlgs. n. 163/06. Pertanto, nel caso di dichiarazioni incomplete o ambigue riguardanti i requisiti speciali di partecipazione e le parti del servizio eseguite dai singoli componenti di un Rtp, la Stazione appaltante non può procedere all’esclusione del Rtp senza avere prima chiesto all’operatore economico di sanare le irregolarità riscontrate fornendo gli opportuni chiarimenti e integrazioni.




