Rup e componente di Commissione di gara: sulla incompatibilità delle funzioni il Consiglio di Stato assume posizioni diverse

Il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 5456 del 5 novembre 2014, statuisce che nelle procedure di appalti pubblici non c’è una incompatibilità assoluta e insuperabile tra le funzioni di Responsabile del procedimento e quelle di componente di Commissione di gara. Ciò, evidenziano i Giudici, perché le prime non attengono a compiti di controllo, ma soltanto a verifica interna della correttezza del procedimento, di modo che non c’è sovrapposizione né identità tra controllato e controllante e le due funzioni restano compatibili tra loro. Infatti nell’ambito degli Enti Locali non sussiste un rigido divieto di partecipazione dei Dirigenti alle Commissioni di gara e il rafforzamento del modello della responsabilità dirigenziale innescato dal processo di privatizzazione del pubblico impiego, ha valorizzato l’opposta esigenza che il Dirigente segua direttamente le procedure del cui risultato è tenuto a rispondere.

Si evidenza però che a un solo giorno di distanza, lo stessoConsiglio di Stato, Sezione Quinta, con la Sentenza n. 5441 del 4 novembre 2014, ha espresso un orientamento di tutt’altro segno.

Nella fattispecie in esame i Giudici analizzano la questione dell’incompatibilità tra le funzioni di Responsabile del procedimento e quelle di componente della Commissione di gara. Il Consiglio ha affermato che è legittimo il provvedimento di annullamento d’ufficio della gara motivato dalla riscontrata violazione dell’art. 84, comma 4, del Dlgs. n. 163/06, avendo un componente della Commissione giudicatrice svolto anche le funzioni di Responsabile unico del procedimento.