Rup e membro di Commissione: non c’è automatica incompatibilità

Nella Sentenza n. 256 del 28 aprile 2020 del Tar Bologna, i Giudici si esprimono sul “doppio incarico” di Rup e Presidente della Commissione. In particolare, i Giudici rilevano che l’art. 77, comma 4 del Dlgs. n. 50/2016, nel testo modificato dal Dlgs. 56/2017, statuisce che “I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del Rup a membro delle Commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”. Alla luce di tale novella legislativa, “[…] è venuta meno la incompatibilità tra il Rup e il ruolo di membro della Commissione di gara, specificando che la nomina del Rup a membro di gara deve essere valutata con riferimento alla singola procedura, soprattutto deve essere comprovata da colui che contesta l’incompatibilità allegando elementi concreti, sintomatici di un’interferenza tra le funzioni assegnate al Rup e quelle della Commissione di gara, tali da compromettere l’imparziale svolgimento dell’incarico di membro della commissione da parte della stessa persona che ha assunto le funzioni di Rup. Anche la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che non vi è un’incompatibilità automatica tra la figura del Rup e quella di membro di Commissione giudicatrice e che l’eventuale incompatibilità deve essere valutata in concreto, caso per caso, e dimostrata da parte di colui che deduce la condizione di incompatibilità. In ogni caso, l’incompatibilità non può desumersi ex se dall’appartenenza del funzionario alla Amministrazione di riferimento ma deve essere provata l’incompatibilità tra i due ruoli, deducibile da una qualche comprovata ragione di interferenza e di condizionamento tra gli stessi.