Nella Delibera n. 65 del 9 maggio 2018 della Corte dei conti Campania, un Comune ha chiesto un parere in merito alla possibilità di tener conto, ai fini della determinazione del tetto del salario accessorio afferente le posizioni organizzative, non dell’ammontare di risorse potenzialmente spettanti in riferimento all’anno 2016 ma esclusivamente di quanto effettivamente liquidato nell’anno 2018.
La Sezione osserva che attraverso la disposizione prevista all’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/17 – secondo cui “l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale…non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016” – il Legislatore ha inteso operare il computo di tale tetto di spesa facendovi rientrare le risorse stanziate in bilancio nel 2016 con destinazione al trattamento accessorio del personale.
Tale riferimento, secondo i Giudici contabili, è confermato anche dal successivo comma 3 dell’art. 23 citato che, pur ammettendo la possibilità di destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, lascia fermo il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2 rispetto al quale non sono ammesse deroghe.
Pertanto, la Sezione ritiene che l’importo determinato nel 2016 con tale finalità costituisce, con decorrenza 1° gennaio 2017, il limite massimo per lo stanziamento di risorse destinate al trattamento accessorio del personale, senza che venga operato alcun riferimento a quanto a tale titolo effettivamente liquidato negli anni successivi.







