Sanzione interdittiva non definitiva: per l’esclusione automaticaoccorre che sia esecutiva

Delibera n. 9 del 14 gennaio 2025

Nel caso in questione, viene richiesto un parere sull’interpretazione di una norma relativa alla partecipazione a gare pubbliche. Si chiede se la presenza di una Sentenza di condanna non definitiva, con applicazione di una sanzione interdittiva che vieta di contrarre con la Pubblica Amministrazione, comporti l’esclusione automatica di un Operatore economico, oppure se tale situazione debba essere valutata discrezionalmente dalla Stazione appaltante, tenendo conto delle circostanze e delle disposizioni normative.

L’Anac rileva che per determinare se una sanzione interdittiva possa comportare l’esclusione automatica, come previsto dal “Codice”, è necessario che essa sia esecutiva. Di conseguenza, se la sanzione è disposta tramite Sentenza, è richiesto che quest’ultima sia definitiva ed esecutiva. Questo requisito si evince dalle norme sul procedimento penale, dalla disciplina specifica in materia di responsabilità amministrativa delle imprese, e dai Principi di chiarezza e colpevolezza, applicabili anche agli Enti giuridici. Se la Sentenza di condanna non è definitiva, la Stazione appaltante deve comunque esaminare il reato alla base della responsabilità amministrativa, trattandolo come un possibile grave illecito professionale. Tale valutazione deve considerare la rilevanza del reato, anche in assenza di sanzioni interdittive, in conformità alle disposizioni del “Codice” sugli illeciti gravi e sulla responsabilità amministrativa degli operatori economici.

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