Delibera n. 295 del 17 giugno 2024
Nella fattispecie in esame, un Operatore economico ha presentato un’Istanza di parere, dichiarando il proprio interesse allo scorrimento della graduatoria e alla conseguente aggiudicazione della gara. In particolare, l’istante segnala che il disciplinare di gara prevedeva l’esclusione automatica delle offerte anomale. Tuttavia, 2 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la Stazione appaltante ha comunicato che tale meccanismo non sarebbe stato applicato. Dopo l’approvazione dei verbali di gara e dell’aggiudicazione, la Stazione appaltante ha rilevato che la mancata applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale era in contrasto con il disciplinare di gara e ha quindi deliberato l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione per vizi di legittimità. L’istante contesta questa decisione, sostenendo che la Stazione appaltante avrebbe dovuto applicare il meccanismo di esclusione automatica previsto dal disciplinare, il che avrebbe comportato l’esclusione delle prime tre classificate e, in conformità con l’art. 17, comma 5 del Dlgs. n. 36/2023, lo scorrimento della graduatoria a suo favore, avendo presentato la migliore offerta non anomala. Ciò nonostante, la Giunta comunale ha deliberato l’approvazione del Progetto aggiornato ai nuovi prezzari del 2024 e l’indizione di una nuova procedura negoziata. L’Operatore economico istante ritiene che, data la chiara disciplina di gara, non vi fossero margini per l’esercizio della discrezionalità amministrativa e che, per rispettare il principio di conservazione degli atti giuridici ed evitare distorsioni della concorrenza, la Stazione appaltante avrebbe dovuto procedere con lo scorrimento della graduatoria. L’istante chiede pertanto all’Autorità di esprimersi riguardo al mancato scorrimento della graduatoria, che avrebbe comportato l’aggiudicazione a proprio favore. L’Anac rileva che la potestà di autotutela consente alla Stazione appaltante di annullare l’intera procedura di gara qualora tale scelta si renda necessaria o opportuna per salvaguardare il superiore interesse pubblico, a fronte del quale l’aspettativa del concorrente allo scorrimento della graduatoria non può trovare accoglimento.