Nella fattispecie in esame, vengono chiesti chiarimenti in ordine alle modalità di utilizzo delle graduatorie di altri Enti ai sensi degli artt. 9, comma 1, della Legge n. 3/2003 e 3, comma 61, della Legge n. 350/2003.
Nel dettaglio, il punto problematico riguarda “la possibilità di attingere per la copertura di una posizione lavorativa a tempo indeterminato e parziale al 50% da una graduatoria approvata da altro Ente per l’assunzione a tempo indeterminato in un posto di qualifica e categoria professionale identiche, ma con rapporto di lavoro al 65%”.
La Sezione enuncia il seguente Principio di diritto: “I quesiti, relativi allo scorrimento e, comunque, all’utilizzazione di graduatorie relative a procedure concorsuali per l’accesso al lavoro pubblico, non attengono alla materia della contabilità pubblica ai sensi dell’art. 7, comma 8, della Legge n. 131/2003, e sono pertanto da considerarsi inammissibili sotto il profilo oggettivo”.






