Un Sindaco ha chiesto alla Corte dei conti Basilicata un parere circa la possibilità di individuare nel Segretario comunale il “datore di lavoro”, ai sensi dell’art. 2 del Dlgs. n. 81/08, nell’ambito della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto laddove, in luogo delle figure dirigenziali mancanti, le posizioni apicali siano state assegnate a Responsabili di area e di posizione organizzativa. La Sezione, con la Delibera n. 50 del 29 luglio 2015, afferma che l’attribuzione della qualifica di “datore di lavoro” in capo al Segretario comunale presuppone la mancanza di
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