Nella Sentenza n. 241 dell’11 settembre 2017 della Corte dei conti Lazio, un Segretario comunale aveva conferito la posizione di alta professionalità al Capo Segreteria tecnica del Sindaco, con retribuzione massima prevista e una retribuzione di risultato pari ad un massimo del 30% di quella di posizione. Tutto al di fuori di qualsiasi previsione contrattuale o regolamentare. Inoltre, il Segretario aveva anche apposto il visto contabile rendendo esecutiva la propria Determinazione di conferimento dell’incarico. La Sezione rileva che il quadro normativo di riferimento è rappresentato in materia di alte professionalità dall’art. 2, comma 1, del Dlgs. n. 165/01, dagli
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