Semplificazione amministrativa: un Decreto dell’Interno estende a nuovi ambiti l’impiego delle comunicazioni telematiche per i Comuni

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 46 del 25 febbraio 2014 il Decreto 12 febbraio 2014, emanato dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, recante “Modalità di comunicazione telematica tra Comuni in materia elettorale, di Anagrafe e di stato civile, nonché tra Comuni e Notai per le convenzioni matrimoniali, in attuazione dell’art. 6, comma 1, lett. a) e c) del Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35”.

Il Decreto, in attuazione dell’art. 6 del Dl. n. 5/12, amplia il numero di comunicazioni che i Comuni devono effettuare in modalità telematica (tramite Posta elettronica certificata, apposizione firme digitali ecc.).

In particolare, l’art. 1 apporta una serie di modifiche al “Testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la revisione delle liste elettorali” (Dpr. n. 223/67), prevedendo quanto segue:

  1. gli atti e i documenti di cui al citato Dpr. n. 223 sono sostituiti, per la trasmissione tra Comuni, dal Modello allegato al Decreto in commento;
  2. il Modello deve essere trasmesso tra i Comuni mediante Pec o in cooperazione applicativa;
  3. le comunicazioni e le trasmissioni di cui al comma 1 sono valide qualora la provenienza delle stesse sia verificata, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del Dlgs. n. 82/05, mediante una delle seguenti modalità: a) sottoscrizione con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; b) segnatura di protocollo di cui all’art. 55 del Dpr. n. 445/00; c) quando è comunque possibile accertarne la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all’art. 71 del Dlgs. n. 82/05; d) trasmissione via Pec (Dpr. n. 68/05);
  4. l’utilizzo del nuovo Modello diventerà obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2015.

L’art. 2 interviene invece sul tema delle comunicazioni e trasmissioni tra Comuni di atti e documenti previsti dal “Regolamento anagrafico” (Dpr. n. 223/89) e, nel dettaglio, è stabilito che queste comunicazioni debbano avvenire in cooperazione applicativa o tramite posta elettronica (tra caselle di Posta elettronica istituzionale).

L’art. 3 invece estende l’obbligo dell’uso della posta elettronica anche alle comunicazione e trasmissioni tra Comuni di atti e documenti previsti dal “Regolamento di stato civile” di cui al Dpr. n. 39/00, mentre l’art. 4 stabilisce che le comunicazioni e le trasmissioni degli atti ai Comuni, anche ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali, debbano essere effettuate dai Notai tramite Pec, e che gli atti così trasmessi debbano essere firmati digitalmente per attestarne la conformità all’originale.