di Antonio Tirelli
Corte dei conti, Sezione Terza giurisdizionale centrale d’Appello, Sentenza n. 365 del 28 novembre 2022
Oggetto:
Condanna del Responsabile del Servizio “Finanziario” e di una Impiegata addetta al Protocollo di un Comune per appropriazione indebita di fondi: conferma Sentenza della Sezione territoriale per il Lazio n. 471/2019.
Fatto:
Nel gennaio 2012 il Segretario di un piccolo Comune (meno di 4.000 abitanti) trasmette alla Procura contabile territoriale una copia della Deliberazione di quel Consiglio comunale “di riconoscimento di debiti fuori bilancio”: dagli atti che avevano preceduto tale Deliberazione risultavano “fatti penalmente rilevanti a carico dell’ex Ragioniere comunale che avrebbe sottratto all’Ente la somma di Euro 500.000”.
Dall’attività istruttoria espletata dalla Procura “consentiva di appurare che il Sig. G., già Ragioniere e dipendente del Comune, aveva commesso appropriazioni illecite ai danni del predetto Ente, avvalendosi della collaborazione della dipendente comunale R.G., e che la Procura della Repubblica nel novembre 2013, presentava richiesta di rinvio a giudizio per entrambi per i delitti di cui agli artt. 81, 110, 314, 476 e 482 del Cp.”.
Il danno erariale, da successive indagini, ammonterebbe ad oltre Euro 1 milione, di cui Euro 429.000 per emissione di mandati di pagamento non autorizzati e non giustificati; Euro 105.000 per indebite attribuzioni di trattamenti retributivi; Euro 481.000 per mandati di pagamento non autorizzati e non giustificati; Euro 105.460,00 per indebita attribuzione di trattamenti retributivi; Euro 481.122,16 per mandati di pagamento quietanzati a proprio favore privi di autorizzazione e giustificativi di spesa; Euro 10.902,71 per indebito pagamento di competenze arretrate ed Euro 49.866,58 per l’emissione di mandati di pagamento fatti firmare con inganno al Segretario comunale; alla Sig.ra G.R. (addetta al Protocollo) l’importo di Euro 19.772,00, di cui Euro 17.906,00 per indebita attribuzione di retribuzione ed Euro 1.866,00 per indebito pagamento di competenze arretrate; ai 2, in solido, l’importo di Euro 178.966,86, di cui Euro 164.387,03 per emissione di mandati di pagamento privi di autorizzazione e giustificativi di spesa ed Euro 14.579,83 per mandati di pagamento fatti firmare con inganno al Segretario comunale.
I Giudici territoriali (Sentenza n. 471/2019) ritengono “pienamente utilizzabili, nel presente giudizio, le prove raccolte nel processo penale nei confronti degli imputati-odierni convenuti per tutti i fatti delittuosi ivi accertati, compresi quelli che il Giudice penale ha dichiarato coperti da prescrizione. Ciò in ossequio al sopra menzionato Principio di autonomia e separatezza del giudizio di responsabilità amministrativo contabile rispetto a quello penale (o civile) avente ad oggetto i medesimi fatti illeciti nonché nella considerazione che la prescrizione del reato non preclude in alcun modo al Giudice contabile di valutare autonomamente l’illiceità dei medesimi fatti ai fini della responsabilità amministrativo contabile. Dagli atti del processo penale emerge in tutta evidenza il ruolo di ideatore ed esecutore del disegno criminoso posto in essere nella vicenda dal sig. G. nonché quello di complice consapevole svolto dall’altra dipendente comunale, sig.ra G.. Nelle denunce penali presentate alla Procura della Repubblica dal Sindaco e dai Responsabili dei Servizi comunali sono stati accuratamente descritti i compiti svolti da tali soggetti e le modalità di realizzazione delle plurime e reiterate condotte criminose. Relativamente al G. viene in particolare evidenziato: che il sig. G.G., alle dipendenze del Comune dal 1961 sino al 22.5.2010 con le mansioni di Responsabile del Settore Economico/Finanziario – e al quale erano demandate tutte le attività collegate con il bilancio, l’emissione di tutte le reversali di incasso e dei mandati di pagamento, i rapporti con l’ente Tesoriere, nonché la predisposizione delle buste paga di tutti i dipendenti- grazie alla ‘ .. assoluta fiducia riposta da tutte le Amministrazioni susseguitesi nel corso degli anni e dei dipendenti del Comune…. aveva fatto sì che costui gestisse da solo l’intero settore economico/finanziario del nostro Comune, senza avvalersi di alcun collaboratore, occupandosi personalmente di tutta la parte contabile della amministrazione”.I Giudici concludono di dover“tenere conto di tutte le somme di danaro che il Giudice penale ha accertato essere state indebitamente sottratte dal G. dalle casse comunali, ivi comprese quelle dichiarate non risarcibili poiché coperte dalla prescrizione penale”. La condanna è di oltre Euro 700.000 per l’ex Ragioniere e di oltre Euro 228,000 per entrambi, oltre a rivalutazione ed interessi. Gli interessati presentano ricorso che viene respinto per improcedibilità e inammissibilità.
Sintesi della Sentenza:
La difesa sostiene la “infondatezza della domanda per assenza degli elementi costitutivi dell’azione contabile e parziale carenza di giurisdizione. Secondo la prospettazione dell’appellante, in forza dell’autonomia e della separatezza del giudizio contabile da quello penale, il Giudice contabile di primo grado avrebbe dovuto ispezionare, vagliare e argomentare ciascun elemento costitutivo della responsabilità contabile (ovvero il danno, l’antigiuridicità della condotta e l’elemento soggettivo – dolo o colpa grave) con riferimento a ciascun fatto imputato o, meglio, a ciascun gruppo omogeneo di fatti imputati. Inoltre, deduce il difetto di giurisdizione della Corte per gli illeciti compiuti nell’ambito dell’attività consulenziale svolta in epoca successiva al suo pensionamento. Aggiunge, infine, che non sarebbe stato esattamente determinato il danno patito dall’ente locale per effetto della complessiva condotta in esame, argomentando ciò anche sulla base della circostanza che il Comune non sarebbe in disavanzo o in condizioni di deficitarietà strutturale”.Sostiene inoltre la “violazione del Principio di effettività e di proporzionalità del giudizio contabile per indeterminatezza del quantum debeatur. Violazione dell’art. 103, comma 2, Costituzione. Con l’ultimo motivo di impugnazione, l’appellante G. lamenta che la quantificazione del danno sarebbe stata mutuata dalle valutazioni fattuali e giuridiche del processo penale, omettendo di riscontrare gli elementi propri della responsabilità contabile, in violazione dell’art. 103, comma 2, Costituzione, e senza tener conto dell’apporto causale degli organi amministrativi deputati al controllo dei processi di spesa dell’Ente Locale”.Con memoria depositata, la Procura “ha riesaminato gli addebiti per i quali vi era stata condanna, al fine di verificare la sussistenza degli elementi di responsabilità contabile e la correttezza della quantificazione del danno operata dal Giudice territoriale. Ha infine evidenziato che la condanna a titolo di dolo precludeva la possibilità di esoneri parziali dalla responsabilità, così come l’esercizio del potere riduttivo degli addebiti”.La difesa concludeva “richiamando, con riferimento all’elemento soggettivo, le limitazioni introdotte dall’art. 21, Dl. n. 76/2020, convertito in Legge n.120/2020 (c.d. ‘Decreto semplificazioni’)”.
Il Pubblico ministero, presa la parola,“eccepiva l’inapplicabilità, ratione temporis, della disposizione dell’art. 21 del Dl. n. 76/2020, rilevando al contempo che la sussistenza dell’elemento soggettivo in termini di dolo, comunque, risultava provata dalle 2 pronunce del Giudice penale in atti, nelle quali era stata respinta l’applicazione delle attenuanti generiche per entrambi. Per il resto, insisteva nelle difese agli atti”.
Commento:
Prima della riforma del Testo unico di contabilità per gli Enti Locali, i mandati di pagamento erano firmati dal Sindaco, dal Segretario comunale, dal Ragioniere (ove esiste) e da un Assessore.
La nuova disciplina prevede la sola firma del Ragioniere (ora Responsabile del Servizio “Finanziario”).
Il Tesoriere provvedeva al pagamento allo Sportello, per cui poteva verificare l’identità del beneficiario: ora è tutto informatizzato e l’importo è accreditato su di un conto bancario, di cui il Comune fornisce l’Iban.
I controlli si sono ridotti. Anche il controllo dell’Organo di Revisione è difficoltoso. In questo caso, le operazioni illegittime sono durate più di 10 anni.






