“Servizio di ristorazione”: legittimo attribuire un punteggio in relazione alla prossimità di un Centro di cottura di emergenza

Nel Parere n. 191 del 4 novembre 2015 dell’Anac, una Società contesta la legittimità del bando per il “Servizio di ristorazione” per gli ospiti e i dipendenti di una Rsa in quanto nel medesimo è prevista l’attribuzione di un punteggio in proporzione alla minor distanza di un centro cottura di emergenza rispetto alla sede della Rsa in cui devono essere consegnati i pasti. Tale previsione creerebbe, anche a fronte di distanze minime, un enorme divario nel punteggio e finirebbe con il favorire l’attuale gestore, risultato poi aggiudicatario provvisorio.

L’Autorità afferma che la clausola del capitolato d’appalto che prevede la disponibilità di un Centro cottura d’emergenza che renda possibile entro un certo tempo le operazioni di consegna è conforme all’art. 42 del Dlgs. n. 163/06, in quanto il tipo di servizio per cui l’appalto è indetto deve offrire precise garanzie di qualità, serietà, affidabilità e continuità, e la rapida raggiungibilità del centro cottura rappresenta pertanto, un requisito essenziale dell’offerta, inerendo ai mezzi indispensabili per la corretta esecuzione dell’appalto. L’esigenza di favorire i principi comunitari in materia di concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi contemperata con l’interesse della stazione appaltante alla buona esecuzione delle prestazioni contrattuali in casi come questo appare salvaguardata. Nel caso di specie, correttamente la stazione appaltante ha previsto il riferimento al tempo di percorrenza del percorso da coprire e non soltanto alla distanza chilometrica che non rappresenta un indicatore oggettivo ma spesso risulta fuorviante, in quanto destinato a variare per l’incidenza di altri parametri quali condizioni infrastrutturali, territoriali, ecc.

Parere n. 191 del 4 novembre 2015 dell’Anac