Sindaco e Vicesindaco assenti, ecco chi può garantire la continuità amministrativa

Il Parere Dait n. 22343/2026 affronta una questione di particolare interesse per la continuità dell’azione amministrativa degli Enti Locali, la possibilità che, in caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vicesindaco, le relative funzioni possano essere esercitate da un altro Assessore

Il Parere Dait n. 22343 del 21 luglio 2026, pubblicato il 23 ottobre 2026, affronta una questione di particolare interesse per la continuità dell’azione amministrativa degli Enti Locali, la possibilità che, in caso di contemporanea assenza o impedimento temporaneo del Sindaco e del Vicesindaco, le relative funzioni possano essere esercitate da un altro Assessore.

Il quesito è stato posto da un Comune il cui Statuto prevede espressamente, che qualora il Sindaco e il Vicesindaco siano temporaneamente assenti o impediti, il Sindaco possa delegare le proprie attribuzioni a un altro Assessore. La richiesta di chiarimento nasceva dall’esigenza di verificare la compatibilità di tale previsione statutaria con il quadro normativo delineato dal Tuel.

Nel Parere, il Dipartimento ricorda anzitutto che l’art. 53, comma 2, del Tuel, stabilisce, che in caso di impedimento temporaneo del Sindaco, le sue funzioni siano esercitate dal Vicesindaco. Tuttavia, la giurisprudenza ha progressivamente riconosciuto, che qualora l’impedimento riguardi contemporaneamente anche il Vicesindaco, può trovare applicazione il Principio di continuità dell’azione amministrativa, consentendo la sostituzione da parte dell’Assessore anziano, purché tale possibilità sia espressamente prevista dallo Statuto comunale.

A sostegno di questa interpretazione vengono richiamate diverse Pronunce giurisprudenziali, tra cui una recente Sentenza del Tar Liguria e una Decisione del Consiglio di Stato, che hanno confermato la legittimità della sostituzione temporanea da parte dell’Assessore più anziano quando lo Statuto dell’Ente disciplini espressamente tale eventualità.

Il Dipartimento sottolinea però un aspetto fondamentale: la sostituzione del Sindaco non va confusa con la delega di funzioni. La sostituzione rappresenta infatti un rimedio straordinario e temporaneo volto a garantire la continuità dell’azione amministrativa in situazioni di assenza o impedimento delle figure di vertice dell’Ente. La delega invece costituisce uno strumento organizzativo ordinario attraverso il quale il Sindaco trasferisce l’esercizio di specifiche funzioni ad altri soggetti.

Proprio per questo motivo, la possibilità di affidare temporaneamente le funzioni sindacali a un Assessore diverso dal Vicesindaco può essere ammessa soltanto in presenza di una specifica previsione statutaria e deve necessariamente avere carattere provvisorio, limitato al periodo in cui sindaco e vicesindaco risultino contemporaneamente impossibilitati a svolgere le proprie funzioni.

Secondo il Dait, dunque, la norma statutaria in esame deve essere letta come uno strumento volto a garantire la continuità dell’attività amministrativa dell’Ente e risulta coerente con l’orientamento giurisprudenziale consolidato. Tale situazione è inoltre diversa da quella esaminata in un precedente Parere ministeriale del 2009, nel quale la sostituzione temporanea dell’Organo di vertice era stata prevista con una semplice Delibera di giunta e non direttamente dallo Statuto comunale.

Pertanto, il Parere conferma che, qualora lo Statuto comunale lo preveda espressamente, la temporanea sostituzione del Sindaco e del Vicesindaco da parte di un altro Assessore, generalmente individuato nell’Assessore anziano, è considerata legittima e rappresenta uno strumento idoneo a garantire la continuità dell’azione amministrativa dell’Ente Locale nelle situazioni di temporaneo impedimento delle 2 figure apicali.

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